Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-05-2010) 01-07-2010, n. 24769 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 24.6.09 la Corte d’Appello di Trieste confermava la condanna emessa il 27.11.07 dal Tribunale di Gorizia nei confronti di G.R. per il delitto di truffa aggravata.

Tramite il proprio difensore il G. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento coltivando le seguenti doglianze già fatte valere con l’atto d’appello:

a) nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica ai difensori di fiducia del ricorrente dei rinvii del processo successivi alla prima udienza del 7.6.05;

b) erroneo disconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati con sentenza 29.6.04 del Tribunale di Pordenone, che aveva condannato il G. per un’appropriazione indebita di un’autovettura presa a noleggio, reato commesso dieci giorni prima di quello oggetto dell’impugnata sentenza.

1- Il ricorso è inammissibile.

L’imputato contumace oppure rinunciante a comparire (come il G., che – detenuto per altra causa – aveva rinunciato a comparire) è rappresentato – rispettivamente ex art. 420 quater c.p., comma 2 e art. 420 quinquies c.p.p., comma 1 – dal proprio difensore, tale essendo nel caso di specie anche il difensore d’ufficio (avv. C. Bondi) nominato perchè il difensore designato dal G. (avv. D. Cattarino) non aveva accettato la nomina (v. verbale d’udienza del 7.6.05).

E’ noto che il difensore viene reso edotto dei provvedimenti di rinvio mediante loro pronuncia in udienza e che un difensore d’ufficio esercita gli stessi diritti ed assume gli stessi doveri di un difensore di fiducia, sicchè non è necessario che le ordinanze di rinvio dell’udienza siano notificate al difensore successivamente designato dal prevenuto.

2 – Il motivo che precede sub b) è sostanzialmente ripetitivo delle censure già motivatamente disattese dall’impugnata sentenza, le cui argomentazioni (irrilevanza del mero dato temporale ai fini dell’art. 81 cpv. c.p., assenza di altri elementi idonei a far ritenere un’unica preordinazione criminosa, tale non essendo la mera abitudine a delinquere) il ricorrente non confuta specificamente.

A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile – per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c) – il ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).

3 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *