Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 12-04-2011, n. 14551

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da R.M. avverso la del Tribunale monocratico di Torino la data 13-03-2008 che l’aveva dichiarato colpevole del reato di calunnia continuata nei confronti di S.F. accusato falsamente di tentato omicidio aggravato in suo danno pur sapendolo innocente e che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione con entrambi i benefici di legge ed al risarcimento danni spese in favore della costituita parte civile subordinando la sospensione della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento danni entro sei mesi dal giudicato della sentenza, la Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 26-03-2009, in riforma del giudizio di 1 grado assolveva l’imputato dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p., comma 2, ritenuto non pienamente inverosimile la versione difensiva dell’imputato sulla presenza in loco della vittima.

Avverso tale sentenza il S., a tutela dei propri interessi civili, ha proposto ricorso per cassazione.

Ha dedotto la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova per la palese contraddittorietà di riconoscere in 1 grado, la validità scientifica della ricostruzione cronologica dello evento come segnalato dal perito d’ufficio, per poi negare in appello la completa ed esaustiva efficacia probatoria.

In particolare ad avviso del ricorrente, l’apparente ed estratta discrasia di orari è stata esaustivamente e scientificamente spiegata nel corso del giudizio di 1 grado, con valutazione tecnica che nega l’incidenza concreta.

Tale ragionamento è stato approvato dalla stessa Corte d’Appello torinese ("le serissime valutazioni tecniche del perito C. fol.

12") che ha omesso, tuttavia, di tradurlo nella logica conseguenza, limitandosi a trasformare una mera locuzione processuale in una contraddittoria, carente e comunque apparente motivazione, caratterizzata, vieppiù da travisamento logico di prova già acquisita agli atti.

Con scritto autografo indirizzato alla Presidenza di questa Corte il ricorrente ha ribadito tali censorie segnalazioni a supporto dell’asserita erroneità ed illegittimità della decisione assolutoria impugnata.

Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili e con rinvio al giudice civile competente per valore del R.M. alle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, liquidate equitativamente come da dispositivo.

Ed invero, non sfugge, ai fini che ne occupa in questa sede in relazione ai soli effetti civili della decisione, che la pronuncia assolutoria con i relativi riflessi ostativi per la p.c. si articola sulle denunciate contraddittorietà in punto di valenza probatoria delle conclusioni peritali (perito C.) motivatamente apprezzate in 1^ grado, come gli stessi giudici della Corte territoriale sottolineano in sentenza, per poi infingere le conclusioni con una sommarietà argomentativa in stridente contrasto con la pur meticolosa ricostruzione dello sviluppo modale e temporale dell’intera vicenda, apprezzabilmente rilevante per la posizione della parte oggi ricorrente.

Le risultanze della perizia, le indagini di p.g. con relativo supporto testimoniale disegnano un quadro dei fatti, in rapporto segnatamente alla posizione della persona offesa, che non si concilia con l’asserito carattere di mero "sospetto" (cfr. fol. 12 dell’impugnata sentenza), tanto più che detti elementi accusatori sono stati valutati quale frutto di "corrette ed attente analisi" dei fatti, il che si traduce in contraddittorietà evidente in relazione alla qualificata "labilità" della prova tecnica nel dubbio "sulla non piena inverosimiglianza" della versione R..

Tanto giustifica, ai fini che ne occupa, la decisione di annullamento agli effetti civili della decisione impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ex art. 622.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Condanna R.M. alle spese sostenute dalla parte civile in questo grado che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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