Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-03-2011) 12-04-2011, n. 14550 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto dal PG presso la Corte di Appello di Brescia B.O. avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in comp.ne monocratica in data 11-12-2007 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il predetto imputato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per cessione a terzi di cocaina con l’aggravante della recidiva specifica, reiterata nel quinquennio, e, ritenuta l’ipotesi di cui a detto comma 5 dell’art. cit., prevalente sull’aggravante della recidiva e con la riduzione per il rito,l’aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 3000,00= di multa, la Corte di Appello anzidetta, con sentenza in data 3-10-2008, in parziale riforma del giudizio di 1 grado, l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. cit. equivalente alla contestata recidiva, rideterminava la pena nei confronti dell’imputato in anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00= di multa, con interdizione dai pp.uu. per anni cinque e conferma del reato.

Avverso detta sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 130 e 546 c.p.p., art. 124 c.p.p., comma 3 e relativa mancanza ed illogicità della motivazione quanto alla emessa espressa esclusione della recidiva nel dispositivo, nonostante nella motivazione della sentenza di condanna se ne escludesse l’applicabilità, di guisa che tale contrasto avrebbe dovuto essere superato con la opportuna procedura di correzione dell’errore materiale obiettivamente riconoscibile nel dispositivo dell’impugnata sentenza.

Ciò posto ed a prescindere dal richiamo alla normativa di cui al combinato disposto degli artt. 546 e 130 c.p.p., il punto nodale della questione di diritto che interessa in questa sede di legittimità è che la valutazione della sussistenza della recidiva attiene, in ogni caso, al potere discrezionale del giudice di merito che deve essere adeguatamente motivato, in particolare con riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere dello imputato (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6, 25-9-2008, n. 42363 (Dommarco).

Orbene, non sembra che l’impugnata sentenza in punto di valutazione della recidiva, espressamente ritenuta facoltativa in 1 grado (cfr. fol. 3 sentenze relativa) abbia offerto adeguata e corretta motivazione sul perchè detta recidiva dovesse invece ritenersi sussistente tanto da imporre il giudizio di bilanciamento tra questa aggravante e l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. cit. ex art. 69 c.p..

Fermo restando, infatti, che la valutazione. della recidiva attiene al potere discrezionale del giudice di merito, fatti salvi i casi di operatività obbligatoria di cui all’art. 99 c.p., comma 5, resta il fatto che tale potere va, comunque, motivato.

In pratica, nel contesto valutativo di una maggiore capacità a delinquere del colpevole, il giudice è tenuto a stabilire se la recidiva sia espressione di effettiva "insensibilità etica e pericolosità", conseguente giustificazione dei riflessi sulla entità della pena anche agli effetti del cennato bilanciamento con le attenuanti eventualmente riconosciute o riconoscibili ex art. 69 c.p..

Nè sfugge che in tale necessaria e motivata valutazione, il giudice di merito è tenuto anche a verificare se per l’occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinano, per l’eventuale lungo intervallo di tempo tra precedente reato ed il nuovo, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali in rapporto alla condotta comprovatamente tenuta dall’imputato, la cennata maggiore pericolosità sia invece non riscontrabile (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 5, 21-10-2008, n. 46452, Carbone).

Di tale impegno valutativo e relativo supporto motivazionale non sembra esservi traccia nell’impugnata sentenza di guisa che s’impone l’annullamento di tale decisione limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e RINVIA ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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