Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 12-04-2011, n. 14746 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Trento, con ordinanza del 12.11.2010, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di C.K. avverso l’ordinanza del 7 ottobre 2010 del Giudice per le Indagini preliminari della stessa città con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a numerose ipotesi delittuose di acquisto ed illecita detenzione di sostanze stupefacenti di tipo eroina.

Avverso la sopraindicata ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento presentava ricorso per Cassazione C.K., a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trento per i seguenti motivi:

1) mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione relativa alla eccepita nullità dei decreti autorizzativi le intercettazioni e le proroghe e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni stesse. Osservava sul punto il ricorrente che il procedimento penale pendente nei suoi confronti prendeva le mosse da una serie di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni disposte con i relativi decreti richiesti o emessi dal P.M. e convalidati dal G.I.P.. Tanto premesso,eccepiva, con specifico riguardo ai decreti sopra indicati, l’inutilizzabilità delle intercettazioni , in quanto tali decreti sarebbero privi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato e in ordine alla assoluta indispensabilità delle intercettazioni.

2) Mancanza, insufficienza e illogicità della motivazione in relazione al requisito della gravità indiziaria e a quello della sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente gli elementi indiziar sottesi al provvedimento impugnato sarebbero del tutto vaghi e imprecisi, in quanto sarebbero sostanzialmente costituiti da una interpretazione in chiave illecita di alcune conversazioni intercettate, senza che nessuno scambio di sostanza stupefacente contro denaro sia mai stato accertato dagli inquirenti.

Neppure il Tribunale del Riesame avrebbe spiegato i motivi per cui sussisterebbero le esigenze cautelati di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), in quanto faceva riferimento soltanto al ruolo di corriere svolto dall’indagato e alla particolare gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, senza indicare le ragioni per cui i fatti contestati sarebbero oggettivamente e soggettivamente gravi e quale sarebbe la rilevanza del ruolo di corriere nella valutazione della gravità cautelare.

OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che i proposti motivi di ricorso non sono fondati.

Il provvedimento impugnato infatti rileva che i decreti di intercettazioni e i decreti di proroga si dovevano ritenere adeguatamente motivati sia in ordine alla ipotizzabilità del fatto reato, sia in ordine alla indispensabilità del ricorso allo strumento delle intercettazioni.

Tanto premesso, il ricorrente si è limitato a sostenere che la motivazione dei sopra indicati decreti sarebbe apodittica, ma non li ha prodotti onde consentirne l’esame a questa Corte. Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è concorde nell’affermare che (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 37982 del 26 giugno 2008), quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, deve applicarsi, anche in sede penale, il principio della cosiddetta "autosufficienza del ricorso", elaborato dalla giurisprudenza civile di legittimità sulla base della formulazione dell’art. 360 c.p.c., numero 5, onde è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi in modo da rendere possibile l’apprezzamento del vizio dedotto.

Conseguentemente non è possibile dare ingresso a tale vizio in sede di legittimità allorchè il ricorrente, come nel caso in esame, si limiti ad enunciare la pretesa carenza di motivazione dei sopra indicati decreti.

Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.

Il provvedimento impugnato con una esauriente motivazione evidenziava infatti i gravi e concordanti indizi nei confronti dell’imputato, facendo in particolare riferimento alle operazioni di intercettazione telefonica da cui emergeva che l’odierno ricorrente aver utilizzato per trasportare con la sua vettura BMW da Vicenza e Padova a Trento sostanza stupefacente di tipo eroina . In particolare venivano evidenziati almeno tre trasporti di sostanza stupefacente di tipo eroina che il C.K. effettuava su fornitura e per conto di tale A.H..

Per quanto attiene poi alla sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione nel reato il Tribunale del riesame correttamente evidenziava la gravità oggettiva e soggettiva dei fatti contestati in relazione al ruolo di corriere svolto in molte occasioni dall’indagato che, come risulta dalle intercettazioni, aveva rapporti con vari trafficanti di sostanze stupefacenti.

Il proposto ricorso deve essere , pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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