Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 12-04-2011, n. 14741 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 21 maggio 2010 il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di S.F. emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 23 aprile 2010 nell’ambito del procedimento penale a carico del medesimo S. e di altri per i reati di cui al D.P.R. 309 del 1990, artt. 73 e 74 commi 1, 2, 3 e 4, e artt. 110 e 81 cod. pen.. Il tribunale territoriale ha confermato quanto contenuto nell’ordinanza impugnata riguardo alla sussistenze degli indizi di colpevolezza desunti dalle intercettazioni telefoniche, dettagliatamente riportate in schede sinottiche, dalle quali emergono i contatti avuti dallo S. con G.A. capo dell’organizzazione di cui egli faceva parte, e dai quali emerge che il ricorrente aveva il ruolo di referente a Milano dell’organizzazione stessa, assumendo il compito di consegnare droga consentendone lo smercio ad intermediari al dettaglio nella provincia milanese. Il Tribunale territoriale ha inoltre considerato che l’utilizzo del linguaggio criptico da parte dello S. conferma la tesi accusatoria mossa a suo carico, ed anche il sistema di concordare solo l’incontro, senza precisarne l’oggetto, è un sistema tipico delle organizzazioni criminali per lo spaccio di stupefacenti. Riguardo alle esigenze cautelari il Tribunale ha considerato la gravità del fatto e l’inserimento in una vasta organizzazione che rende necessaria la custodia in carcere per evitare la possibilità della reiterazione nel reato.

Lo S. propone ricorso avverso tale ordinanza lamentando la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla gravità indiziaria. In primo luogo si rileva la contraddittorietà nel considerare probanti i contatti con i capi dell’organizzazione, e poi sottolineare che in tali contatti si concordano incontri senza fare alcun riferimento alla cessione o trasferimento di droga. Si lamenta inoltre che gli elementi a carico vengono tratti da schede sinottiche senza alcuna motivazione riguardo all’origine di tali circostanze di fatto non essendo indicate le fonti di prova delle circostanze di fatto riportate. Si rileva inoltre che le poche cessioni di droga vengono fatte risalire ad epoche precedenti agli incontri organizzativi, per cui appare contraddittorio anche che a tale tipo di incontri organizzativi non siano succeduti episodi di cessione.

Con secondo motivo si lamenta violazione di legge per difetto di motivazione anche con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, già rivela una minore attitudine offensiva rispetto alla ordinaria fattispecie di reato associativo. Inoltre non si sarebbe considerato il lungo tempo trascorso dall’epoca dei fatti, e che avrebbe comunque fatto affievolire le dedotte esigenze cautelari.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il provvedimento impugnato è motivato in modo congruo e logico, e non presenta le contraddizioni lamentate dal ricorrente. In particolare l’asserita mancanza di materiale cessione di sostanza stupefacente da parte del ricorrente non sarebbe in contrasto con gli incontri organizzativi che di per sè costituiscono grave indizio di colpevolezza ai fini della misura custodiale in questione. D’altra parte, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tutti i contati avuti dallo S. sono comprovati dalle telefonate intercettate dettagliatamente indicate nelle schede sintetiche utilizzate nella motivazione del provvedimento impugnato in cui, per ciascun contatto con appartenenti all’organizzazione criminale facente capo ad G.A., vengono abbinate le telefonate da cui tali contati sono stati ricavati.

Pertanto non sussiste alcuna illogicità o contraddizione nell’ordinanza impugnata. Anche con riferimento ad eventuali cessioni antecedenti e non successive agli accordi telefonici indicati, va considerato che, ai fini cautelari in questione, è sufficiente la presenza di gravi indizi di colpevolezza da distinguersi dalle prove necessarie per l’affermazione della responsabilità. Pertanto ai fini in questione, è certamente sufficiente l’accertamento dei continui contatti con appartenenti alla organizzazione criminale considerata e l’avvenuta cessione di sostanza stupefacente, senza la necessità di verificare dettagliatamente la corrispondenza di ciascuna cessione ad ogni contatto telefonico registrato.

In ordine al secondo motivo va considerato che il Tribunale ha motivato le esigenze cautelari con la concreta possibilità della reiterazione del reato desumibile dai continui contatti con appartenenti all’organizzazione criminale e con la capacità criminale manifestata dal ricorrente, mentre di nessun pregio è l’ultroneo commento relativo alla affermata difficoltà di redenzione che non costituisce la motivazione del provvedimento. Viceversa vale la considerazione correttamente svolta dal Tribunale territoriale, per la quale, pur in presenza del lungo periodo trascorso dall’epoca dei fatti addebitati, permangono le esigenze cautelari dovute anche alla presunzione che il partecipe dell’associazione persista nella sua condotta illecita in assenza di un esplicito recesso dovuto a resipiscenza o a contrasti con appartenenti all’organizzazione, di cui non vi è traccia nè deduzione da parte del ricorrente.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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