Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 12-04-2011, n. 14740 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza dell’8 ottobre 2010 il Tribunale per il riesame di Catania ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del Tribunale di Catania del 22 settembre 2010 nei confronti di A.S.C. per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale territoriale ha motivato tale provvedimento ravvisando gravi indizi di colpevolezza nel verbale di arresto in cui sono descritti i movimenti dell’ A. ritenuti coordinati con quelli del coimputato L. P.S. che procedeva su una moto intestata alla madre dell’ A., a riprova dello stretto collegamento dei due che procedevano alternandosi nella precedenza e controllandosi a vicenda.

Il Tribunale ha pure considerato il comportamento dell’ A. datosi alla fuga al momento dell’arresto del L.P. trovato in possesso di una borsa contenete 1000 confezioni di sostanza stupefacente del tipo eroina, e le sue dichiarazioni mendaci secondo cui sarebbe stato arrestato solo dopo un’ora dal momento della sua separazione dal L.P..

L’ A. propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In particolare si assume che le circostanza considerate dal tribunale territoriale non costituirebbero sicuri indici di colpevolezza in quanto non sussisterebbero elementi di prova del collegamento con il L.P., quali contatti telefonici, materiale dazione della sostanza stupefacente trovata in possesso del L. P.; inoltre il ricorrente sarebbe stato fermato a distanza di tempo dal momento del fermo del L.P.. Pertanto gli elementi acquisiti non sarebbero nemmeno tali da giustificare un giudizio dibattimentale.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il Tribunale territoriale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha fornito un’ampia e logica motivazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza, descrivendo dettagliatamente il comportamento dell’ A. in occasione del suo arresto da cui si evince la sua piena complicità con L.P.S. trovato in possesso di notevole quantità di sostanza stupefacente. Il Tribunale territoriale ha evidenziato anche la condotta dello stesso A. datosi alla fuga dopo l’arresto del L.P., elementi dai quali il Tribunale ha logicamente tratto i gravi indizi di colpevolezza che giustificano la misura cautelare ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen..

Nè è possibile in sede di legittimità revisionare gli elementi istruttori posti a fondamento del provvedimento impugnato, per aderire alla tesi del ricorrente che sostiene che il suo fermo sarebbe avvenuto a distanza di tempo dall’arresto del L.P.. Il Tribunale motiva ampiamente con le risultanze del verbale di arresto, le circostanze di fatto da cui ha poi tratto, come detto, gli elementi di colpevolezza necessari ai fini cautelari.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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