Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 12-04-2011, n. 14738 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 15.01.2010 liquidava a T.P. la somma di Euro 28.671,00 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta dal 3.07.2007 al 5.07.2007 in regime di custodia giudiziale in carcere e successivamente agli arresti domiciliari fino al 27.02.2008 perchè imputato di reati di rapina e furto, da cui era stato assolto per non avere commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Cosenza del 23 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 31.01.2009.

Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso per Cassazione Terrazzano Pierluigi, a mezzo del suo difensore, e concludeva chiedendo di volerla annullare con ogni conseguente statuizione di legge.
Motivi della decisione

Il ricorso si basa su di un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione di cui all’art. 606, lett. b) ed e) con riferimento agli artt. 125, 314, 315 e 643 cod. proc. pen., perchè la somma indicata a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione è stata fissata senza alcuna motivazione reale, senza indicare alcun valido parametro per fissare il valore degli elementi ritenuti indennizzabili, senza assolutamente esaminare i fattori afferenti alla lesione dell’immagine subita a seguito della pubblicazione di vari articoli di stampa che indicavano l’odierno ricorrente quale capo della presunta "gang" e al grave danno patrimoniale in conseguenza della impossibilità di prestare attività lavorativa, limitandosi ad una elencazione della giurisprudenza in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Si contesta in sostanza il difetto di motivazione in ordine ai criteri e all’iter logico seguiti per giungere alla valutazione finale dell’indennità liquidata.

Il ricorso non è fondato.

Tanto premesso si osserva che il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 e ss. cod. proc. pen., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell’art. 2043 cod. civ. che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito ( la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c. posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò′ il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4 sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004). La liquidazione del danno, che dunque deve essere provato nella sua esistenza dalla parte che lo reclama, a fronte della natura riparatoria e indennitaria della misura apprestata dall’ordinamento, avviene secondo criteri di equità. Infatti in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro equitativo per la liquidazione dell’indennizzo – valutato sulla base delle conseguenze personali e familiari subite – è funzionale alla modulazione concreta dello stesso all’interno del rapporto tra i parametri aritmetici previsti, ma non consente al giudice di superare il tetto massimo della liquidazione, scaturente dai parametri, aritmetici, richiamati criteri di equità riguardano ovviamente non …. la, prova dei danni patiti, ma la mera quantificazione dell’indennizzo spettante a fronte della loro variegata natura.

In definitiva la liquidazione dell’indennizzo previsto a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione va disancorata da criteri o parametri rigidi e deve, al riguardo, procedersi con equità, valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla privazione della libertà. A tal riguardo, dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente, è costituito dal parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315 cod. proc. pen., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303 cod. proc. pen.,, comma 4, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell’indennizzo, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l’interessato (Cass. Sez. 4^ sent. N. 30317 del 21/06/2005).

Nella fattispecie di cui è processo il provvedimento impugnato applica correttamente i sopra indicati principi.

In particolare la Corte di Appello di Catanzaro liquida l’indennizzo nella misura di 28.671,00 Euro, tenendo conto sia della durata della custodia cautelare ingiustamente patita e delle ulteriori conseguenze negative connesse all’ingiusta carcerazione sofferta. La determinazione consegue ad una valutazione caratterizzata da rigorosa applicazione del criterio aritmetico, tenuto conto che, in base ai criteri sanciti da questa Corte, un giorno di detenzione carceraria equivale ad Euro 235,83 ed un giorno di detenzione domiciliare alla metà di tale somma. Nel caso di specie inoltre l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine ai parametri utilizzati, che l’hanno determinata a liquidare la somma di Euro 28.671,00 determinata secondo il parametro aritmetico nella sua massima estensione, tenendo conto degli ulteriori danni conseguenti alla detenzione, in quanto ulteriori conseguenze non erano state dimostrate dalla parte istante.

Nel ricorso invece si sostiene l’erroneità della valutazione che non avrebbe tenuto conto degli altri danni derivanti dalla ingiusta detenzione, senza però indicare alcun elemento probatorio sulla sussistenza di un nesso di causalità rigoroso, poichè è pacifico che spetta al richiedente la prova rigorosa della dipendenza diretta del danno dalla carcerazione ingiustamente sofferta (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 16946 dell’11.11.2003, Rv. 568066).

Nella fattispecie di cui è processo l’operazione di calcolo è stata eseguita con idonea ed adeguata motivazione in applicazione dei principi enunciati da questa Corte, in quanto l’ordinanza impugnata ha esplicitato i motivi che l’hanno portata a liquidare una somma di cui sopra ed ha adeguatamente motivato in relazione alla mancata applicazione di coefficienti di aumento.

Sul punto è intervenuta una recente decisione di questa Corte (cfr.

Cass.,Sez. 4, Sent. n. 10690 del 25.02.2010, Rv. 246424) che ha stabilito i limiti del riesame in sede di legittimità delle decisioni in materia, escludendo che si possano far valere pretese inadeguatezze della somma liquidata, salvo plateali incongruità, e ritenendo quindi possibile solo l’esame della motivazione, sotto il profilo della ragionevolezza, prendendo come dato di partenza il cosiddetto criterio aritmetico.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *