Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 12-04-2011, n. 14737

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma in data 8.04.2009 rigettava l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta da C.M..

Tale provvedimento veniva impugnato dalla difesa del C..

Il Tribunale di Roma in data 14.12.2009 rigettava il ricorso.

Avverso tale provvedimento il C. personalmente proponeva ricorso per cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione

C.M. censurava il provvedimento impugnato per il seguente motivo:

violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione. Secondo il ricorrente il Tribunale, riportandosi a quanto affermato nel decreto di rigetto emesso ab origine, avrebbe fatto una motivazione tautologica e solo apparente, senza rispondere alle argomentazioni svolte nel ricorso, in cui si faceva riferimento al fatto che egli, tossicodipendente, faceva uso del denaro provento dei reati per procurarsi la droga e che comunque, negli ultimi anni, avendo trascorso più tempo in carcere che libero, non aveva avuto possibilità di trarre guadagno da qualunque attività lecita o illecita.

Lamentava pertanto il C. che tali doglianze non erano state valutate dal giudice nel provvedimento impugnato. Il proposto ricorso è infondato.

Osserva la Corte che il provvedimento impugnato, che richiama le argomentazioni del provvedimento reiettivo della richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio erariale, fa corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sulla computabilità dei redditi da attività illecita ai fini del superamento dei limiti reddituali che impediscono l’accoglimento della richiesta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 6, Sent. n. 1390 del 17.04.98, Rv. 211311; Cass., Sez. 4, Sent. n. 25044 dell’11.04.2007, Rv. 237008) ai fini del diniego dell’ammissione al gratuito patrocinio rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.. Nella presente fattispecie, pertanto, correttamente il provvedimento impugnato considera rilevanti ai fini del rigetto dell’istanza diretta ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato i numerosi precedenti del C. per reati contro il patrimonio e la misura di prevenzione che gli è stata applicata.

Il ricorso deve essere quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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