Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-04-2011, n. 2170 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A) – Con ricorso al T.a.r. Toscana la A. cooperativa sociale e la F.lli B. s.r.l. chiedevano l’annullamento dei provvedimenti citati in epigrafe, ricorso poi respinto con la sentenza breve sopra indicata, ritenendosi la decisione della Commissione di gara – di escludere il predetto raggruppamento dalla procedura concorsuale – non affetta dai vizi dedotti nel ricorso originario.

Con l’appello in esame la A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con F.lli B. s.r.l., e la F.lli B. s.r.l. in proprio chiedevano l’annullamento di detta sentenza e degli atti impugnati, nonché il risarcimento del danno sofferto, deducendo:

1) – incompetenza della commissione giudicatrice quanto alla richiesta di dichiarazioni ultronee rispetto alla disciplina di gara ed ai previsti allegati; violazione del disciplinare di gara, del relativo bando e delle disposizioni in ordine al suo svolgimento, in relazione agli adempimenti richiesti ai partecipanti ed all’esclusione dei ricorrenti, nonché dell’art. 3, legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, irragionevolezza ed illogicità;

2)- violazione del combinato disposto artt. 42 e 73, d.lgs. n. 163/2006, del principio di proporzionalità della decisione di esclusione dalla gara della ricorrente e del principio del favor partecipationis; eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità, manifesta irrazionalità e palese ingiustizia del provvedimento impugnato; sviamento di potere dalla causa tipica e violazione dei principi generali disciplinanti il procedimento amministrativo.;

3) – violazione dell’art. 31, comma 2, legge n. 765/1967, nonché eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.

Con atto depositato il 28.7.2010 si costituiva in giudizio la N. s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo r.t.i. "PLEN", che eccepiva l’irricevibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell’appello, nonché la sua infondatezza.

Con memoria depositata il 3.8.2010 detta N. s.r.l. illustrava le ragioni della ritenuta infondatezza del gravame.

Con nota dell’11.3.2011, depositata in giudizio in pari data, il legale di parte appellante depositava una copia della deliberazione del Direttore generale di E.S.T.A.V. Centro, recante revoca della procedura di gara per cui è causa.

Successivamente, nel corso dell’udienza di trattazione del merito, il legale della parte appellante deduceva che, a seguito della revoca suddetta, l’interesse all’appello risultava limitato alla riforma dell’impugnata sentenza, laddove la stessa aveva posto a carico delle ricorrenti, in solido, il pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di primo grado nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00), a favore sia della resistente E.S.T.A.V. Centro che della controinteressata N. s.r.l..

B) – Considera il collegio, preliminarmente, che la declaratoria della cessazione della materia del contendere trova supporto processuale nella concorde dichiarazione di tutte le parti costituite, ovvero nella produzione della prova documentale che la p.a. abbia posto in essere atti amministrativi con portata pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente, ex art. 34, comma 5, c.p.a..

Nel caso che ne occupa, la cessazione della materia del contendere non è stata dichiarata da tutte le parti, ma è suffragata da idonea prova documentale, in quanto l’atto pienamente satisfattivo è stato prodotto in giudizio, atteso che, in assenza di contestazioni, l’interesse fatto valere risulta appagato a seguito della revoca della procedura di gara di cui trattasi, onde non è ulteriormente individuabile la materia del contendere, come da dichiarazione effettuata, nel corso dell’udienza di merito, da parte del legale delle appellanti (se non con riguardo alla riforma dell’impugnata sentenza, laddove aveva posto a carico delle ricorrenti, in solido, il pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di prime cure nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00), a favore di entrambe le controparti costituite in primo grado).

Il collegio, in riforma dell’impugnata sentenza, dà quindi atto – con la decisione semplificata di cui all’ultimo comma dell’art. 26, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9, legge 21 luglio 2000 n. 205, avvisati sul punto i difensori delle parti costituite, per effetto del comma 3 dell’art. 3, cit. legge n. 205 del 2000 – della cessazione della materia del contendere in merito al gravame in esame.

Stante la soccombenza virtuale della E.S.T.A.V. Centro, a seguito del provvedimento di revoca della procedura di gara in esame, ed attesa la circostanza che la N. s.r.l. ha dovuto difendersi in appello, sussistono le ragioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 11, legge n. 69 del 2009, per compensare fra la parti spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 6470/2010, ed in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese ed onorari del doppio grado di giudizio compensati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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