Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 12-04-2011, n. 14687 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 marzo 2010 il Tribunale di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Palermo del 17 settembre 2009 che ha assolto P.M. dal reato previsto e punito dall’art. 590 c.p., comma 1 per avere cagionato a L.B.F., lesioni personali consistite in "grave trauma contusivo del torace e fratture multiple" come da certificato di ricovero dal giorno (OMISSIS) rilasciato dall’Ospedale (OMISSIS), a causa di negligenza ed imprudenza, nonchè per inosservanza di leggi e regolamenti, e più in particolare per avere, il giorno (OMISSIS) percorso a bordo di un gommone mod.

Yamaha 115 cavalli un tratto di mare in località (OMISSIS) di fronte al ristorante (OMISSIS) e investito la parte offesa che si trovava in quel luogo per attività subacquea. Il Tribunale territoriale ha motivato tale sentenza in considerazione del quadro altamente contraddittorio offerto dal materiale probatorio tale da ingenerare dubbi sul reale svolgimento dei fatti. In particolare il Tribunale ha considerato che, a fronte delle testimonianze di tre testi che si trovavano a bordo del gommone dell’imputato e che hanno concordemente affermato che il P. si è avvicinato al L. B. richiamato dalle richieste di aiuto di questi già in precedenza investito da altra imbarcazione, altri testi hanno fornito indicazioni tali da far ritenere che sia stato proprio l’imputato ad investire il L.B. ed a soccorrerlo successivamente, dopo un momento di incertezza. Il Tribunale territoriale ha pure considerato l’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa che potrebbero essere state influenzate dall’interesse economico nel processo, e l’attendibilità di tutti i testi escussi, considerando anche che, i testi dell’accusa, pur avendo assistito alla fase del soccorrimento da parte dell’imputato, potrebbero non avere visto l’impatto che ha provocato le lesioni al L.B.. Infine è stato considerato che la circostanza per cui, al momento dell’incontro dell’imputato con la parte offesa, non vi erano altre imbarcazioni in zona, può essere giustificato con il lungo tempo trascorso fra l’incidente e la prestazione del soccorso.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo e la parte offesa L.B..

Il Procuratore Generale lamenta mancanza, contraddittorietà, e manifesta illogicità della motivazione considerando che il Tribunale, pur accogliendo la tesi difensiva dell’imputato secondo cui egli si sarebbe avvicinato alla parte offesa per soccorrerlo, perviene all’assoluzione ritenendo poco credibile che l’addetto al soccorso possa investire un sub e poi negare la propria responsabilità. Il Procuratore Generale ricorrente richiama le dichiarazioni della parte offesa e dei due testi dell’accusa, e la circostanza per cui non vi erano altri natanti in acqua, e deduce che le dichiarazioni dei testi della difesa non sarebbero del tutto configgenti con la versione dell’accusa e, comunque, che l’attendibilità di tali testi sarebbe inficiata dal rapporto di lavoro che legava gli stessi con l’imputato.

Il L.B. lamenta violazione di legge e difetto di motivazione nella sentenza che ha confermato quella assolutoria emessa dal giudice di primo grado. In particolare si deduce l’illegittimità della considerata inattendibilità delle dichiarazioni della parte offesa in considerazione dell’interesse economico che avrebbe nel processo. Viceversa il ricorrente lamenta che il medesimo tribunale territoriale non avrebbe considerato l’inattendibilità dei testi della difesa certamente influenzati dal rapporto di lavoro che li legava all’imputato. Inoltre il ricorrente rimarca la circostanza per cui non vi erano altri natanti in acqua al momento del fatto e, comunque, la contraddittorietà delle risultanze istruttorie non sarebbe motivo sufficiente per pervenire ad una pronuncia assolutoria non potendosi il giudicante esimere dalla valutazione obiettiva dell’attendibilità delle deposizioni contrastanti.

Si è costituita con memoria la SARA Assicurazioni responsabile civile chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale, o comunque il suo rigetto, in quanto manifestamente infondato.
Motivi della decisione

I due ricorsi possono essere trattati congiuntamente fondandosi su analoghi motivi. Essi sono infondati e vanno conseguentemente rigettati.

Va premesso che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. 24 novembre 1999 n. 24). Orbene, nel caso in esame, in presenza di testimonianze contrastanti fra loro, la Corte d’Appello, dopo avere valutato l’attendibilità dei testi escussi con motivazione congrua e logica, ha preso atto dell’impossibilità di pervenire ad una ricostruzione certa dell’incidente tale da pervenire ad una dichiarazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio ed ha correttamente confermato la sentenza assolutoria. D’altra parte la testimonianza della parte offesa è certamente valida ma, come pure affermato da questa Corte, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. 24 giugno 2010 n. 29372). La Corte d’Appello ha fatto coretto uso di tale principio e, pur tenendo conto della dichiarazione della parte offesa, non ne ha trovato un sufficiente riscontro probatorio, in presenza, viceversa, di testimonianze contrastanti peraltro, a loro volta, correttamente vagliate nella loro attendibilità. Anzi sono state dettagliatamente valutate le deposizioni del teste D.G. dell’accusa e sono state ritenute meno attendibili o, quanto meno, meno precise, non essendo certo che tale teste abbia assistito all’impatto del natante investitore con quello della parte lesa. La stessa Corte territoriale ha pure logicamente valutato l’elemento obiettivo costituito dalla assenza di altri natanti nella zona dell’incidente, dando congrua motivazione riguardo a tale circostanza con la circostanza di fatto, pure non rivisitabile in sede di legittimità, per cui è intercorso un lasso di tempo di circa mezz’ora fra l’incidente ed il natante dell’imputato.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente privato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 541 c.p.p., comma 2 e art. 592 c.p.p., comma 4, alla rifusione in favore del responsabile civile delle spese di questo giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta i ricorsi e condanna L.B.F. al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore del responsabile civile delle spese di questo giudizio che ex actis liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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