Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-04-2011, n. 2169 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ra di consiglio;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’identità della sentenza appellata impone la riunione degli appelli in epigrafe specificati;

Rilevato che, con la sentenza appellata, i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dall’appellante avverso gli atti relativi alla procedura di gara indetta dal Comune di Massafra per l’affidamento dei lavori relativi alla rifacimento del ponte "Cernera" lungo la strada ex provinciale n. 41, procedura culminata nell’aggiudicazione in favore dell’ATI C. s.r.l. e C. s.r.l.;

Rilevato, in particolare, che il decisum di prime cure ha posto a fondamento della statuizione di accoglimento l’applicazione del principio di diritto sancito dalla decisione 4 ottobre 2005, n. 8 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio secondo cui, in caso di ATI costituenda, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla società capogruppo ma anche a tutte le mandanti;

Ritenuto che sono che fondati i convergenti motivi di appello con cui si entrambe le parti ricorrenti contestano l’applicabilità del pur corretto principio di diritto affermato dalla sentenza gravata ad una fattispecie nella quale la polizza risulta intestata anche alla mandante del raggruppamento;

Ritenuto, infatti, che l’interpretazione complessiva della polizza consente di pervenire alla conclusione dell’effettiva riferibilità della costituita garanzia ad entrambe le imprese componenti il costituendo raggruppamento di che trattasi;

Ritenuto, in particolare, che, a sostegno dell’assunto depone, in prima battuta, la circostanza che la fideiussione è, sul piano testuale, prestata nell’interesse della "ditta Ass. C. s.r.l e cointestatati di seguito denominata ditta obbligata";

Ritenuto poi che l’individuazione, come cointestatario, anche della Co. Str.An. s.r.l. è suffragata dalla menzione nominativa di detta società nell’allegato alla polizza e dalla specifica sottoscrizione della polizza anche da parte di detta società;

Ritenuto, in particolare, che la non necessità della sottoscrizione da parte dei soggetti che concorrono alla gara ai fini del perfezionamento di un contratto che può soggiacere al procedimento semplificato di formazione di cui all’art. 1333 c.c., non toglie che l’intervento della sottoscrizione, oltre a poter dare luogo ad un procedimento rafforzato di formazione del contratto ex art. 1326 c.c., sia comunque apprezzabile, congiuntamente a tutti gli ulteriori elementi sopra specificati, al fine di individuare i soggetti beneficiari della polizza e, quindi, la perimetrazione del rischio garantito;

Ritenuto, inoltre, che, nel foglio allegato, la sottoscrizione delle due società è apposta sotto la dicitura "ditta obbligata", così venendo a precisare il novero degli intestatari della polizza menzionati nella nel ricordato testo della polizza;

Ritenuto, in definitiva, che la considerazione congiunta degli elementi sopraesposti consente di concludere, alla luce dei canoni interpretativi di cui agli arrtt. 1362 e seguenti del codice civile, nel senso della riconducibilità individuale della polizza ad ognuna delle le società componenti il raggruppamento, con il conseguente rispetto dei principi sanciti dalla richiamata decisone n.8/2005 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio,;

Reputato pertanto che i riuniti appelli meritano accoglimento con conseguente reiezione del ricorso di primo grado;

Ritenuto, infine, che la peculiarità della questione oggetto del giudizio giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,

li riunisce e li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di prime cure.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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