Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-04-2011, n. 2168 Farmacia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Oggetto dell’appello è la sentenza specificata in rubrica, con la quale il TAR D. Campania ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento, unitamente agli atti presupposti connessi e conseguenti, del provvedimento regionale n. 1064131 del 20.12.2004 di non ammissione alla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili nella Provincia di Napoli, nonché (con ulteriore atto depositato il 10.5.2005), dei successivi provvedimenti di approvazione D. graduatoria finale del concorso e di sostituzione di taluni membri D. Commissione giudicatrice.

L’appellante, oltre a contestare le motivazioni contenute nella sentenza, ripropone le censure disattese in primo grado, sostenendo che l’intero procedimento è illegittimo per le seguenti ragioni:

censure relative alla commissione esaminatrice: violazione dell’articolo 4 D. legge n. 475 del 1968, relativo alla composizione ed alla scelta dei membri; violazione del numero di membri previsti ex lege (cinque anziché sei); assenza dell’esperienza tecnicoscientifica dei membri D. commissione;

censure relative al difetto di collegialità del voto: il voto dato alla prova pratica non sarebbe riconducibile alla somma dei singoli punteggi espressi da ciascun membro D. commissione;

censure relative alla prova pratica dell’appellante: il punteggio assegnato sarebbe manifestamente illogico, irrazionale, irragionevole, arbitrario e fondato su un evidente travisamento dei dati e dei presupposti di diritto;

censure sui tempi di correzione: non sono state indicate l’ora di inizio e di fine delle operazioni di correzione e valutazione;

omessa pronuncia sui motivi relativi alla mancata graduazione dei criteri del punteggio, alle modalità di espletamento D. prova pratica, ai tempi D. procedura concorsuale.

Conclude chiedendo, in riforma D. sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado, anche ai fini del risarcimento dei danni.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, che ha contro dedotto alle tesi avversarie, concludendo per il rigetto dell’appello.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Con il primo motivo vengono reiterati i motivi di illegittimità di nomina D. Commissione esaminatrice e dei suoi componenti.

Le censure, come rilevato dal primo giudice, sono inammissibili in quanto l’ipotetico riconoscimento D. loro fondatezza comporterebbe, da parte dell’amministrazione, l’annullamento del concorso, atteso che la rinnovazione D. sola commissione di un bando di concorso del 1990 sarebbe, di fatto, irrealizzabile con riferimento ai diritti nel frattempo consolidati, alle intervenute mutazioni dei parametri normativi e alle variate esigenze di copertura dell’assistenza farmaceutica;

analoga inammissibilità deve ipotizzarsi anche se si volesse accedere alla ipotesi dell’annullamento D. nomina dei membri D. commissione, con la conseguenza di determinare il solo rinnovo D. procedura concorsuale, con l’asserita possibilità, per il ricorrente, di svolgere nuovamente le prove selettive al fine di ottenere quella che lo stesso ritiene una giusta valutazione; in entrambi i casi, infatti, il ricorso non potrebbe produrre alcun effetto vantaggioso nei confronti del ricorrente in quanto lo stesso dovrebbe essere, comunque, escluso dalla procedura di gara e dalla graduatoria, essendo nato il 17/12/1928 e quindi, impossibilitato a prendere servizio per aver superato, al momento dello svolgimento delle prove, il limite di età previsto per il pensionamento.

Né ciò potrebbe comportare, sotto tale profilo, effetti risarcitori a suo favore.

A tal fine, infatti, ritiene il collegio che la colpevole inerzia dell’amministrazione, consistente nel procrastinare al 2004, dopo che il concorso era stato bandito nel 1990, lo svolgimento D. prova d’esame, vada valutata anche con riferimento alla colpevole inerzia del ricorrente che non ha tempestivamente utilizzato, al fine di sollecitare il tempestivo svolgimento degli esami, gli strumenti predisposti dall’ordinamento per sopperire all’inerzia dell’amministrazione.

Gli ulteriori motivi proposti avverso la procedura di svolgimento e di valutazione D. prova pratica sono infondati.

Al riguardo, vanno respinte le censure con cui si sostiene la mancanza di autonomia, nella manifestazione del voto, da parte dei membri D. commissione esaminatrice.

L’espressione "collegialmente", contenuta nel verbale, in mancanza di ulteriori specifici riscontri, deve intendersi nel senso che la espressione dei voti sia stata conforme alla normativa, non essendo impedito ai singoli membri di proporre una valutazione uniforme D. prova pratica e potendo, il suindicato termine intendersi riferito ad una sintesi valutativa risultante dalla sommatoria dei singoli punteggi negativi che, del resto, trova riscontro nelle indicazioni richiamate nel verbale.

E’ infondato il terzo motivo di gravame, atteso che le critiche del ricorrente tendono a contestare valutazioni tecnico discrezionali che, nel loro contenuto logico, non possono essere contrastate dai contrari giudizi D. parte ricorrente.

Non rilevano, inoltre, le censure relative ad una asserita inadeguatezza dei tempi di correzione, non essendo indicate, nel verbale, i tempi di apertura e chiusura D. seduta e, quindi, il tempo destinato alla correzione delle prove.

Infine, risultano specificati, nel verbale, i motivi di valutazione negativa mentre, al contrario, non sono provate le asserite irregolarità nella scelta D. prova pratica.

Da quanto esposto non emerge un comportamento colpevole dell’amministrazione che, con riferimento alle operazioni concorsuali, possa giustificare la richiesta di risarcimento che, pertanto, deve essere respinta.

In relazione agli atti di causa sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; respinge la domanda di risarcimento. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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