Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-04-2011, n. 2167

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con deliberazione n. 12 del 17 agosto del 2007, l’Assemblea del Consorzio ATO Lecce 3 approvava la tariffa provvisoria, pari ad euro 62,68/ton., per lo smaltimento dei rifiuti relativi alla discarica di Ugento, gestita in sopralzo.

Con successiva delibera, n. 4 del 20 aprile del 2009, lo stesso organo assembleare rideterminava in via definitiva tale tariffa, nella misura di euro 52,94/ton. per il periodo 1°/7/200631/1/2009 e di euro 66,12/ton. per il successivo periodo 1°/2/200930/6/2009.

Avverso tale delibera la ditta M. srl, gestore della discarica, proponeva gravame dinanzi al Tar, che dichiarava inammissibili le censure proposte avverso la rideterminazione in aumento delle tariffe relative al secondo dei suindicati periodi ed accoglieva, invece, il gravame nella parte in cui, per il periodo precedente, le tariffe erano state rideterminate in diminuzione rispetto alla originaria tariffa, approvata con la delibera n. 12/07.

Avverso tale decisione la M. srl sostiene, in sede di appello, i vizi di eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni e travisamento dei fatti, in quanto la determinazione dell’originaria tariffa doveva considerarsi frutto di un accordo tra le parti, per cui, non sarebbe stata ammissibile la sua modifica unilaterale, con incidenza sul sinallagma contrattuale e che, comunque, la stessa avrebbe dovuto essere incrementata in conseguenza dell’adeguamento dei prezzi; si afferma, inoltre, l’insufficienza dell’aumento concesso per il periodo successivo, relativo all’ulteriore funzionamento della discarica, che sarebbe il frutto di un autonomo accordo tra l’ATO e la Provincia per cui, la ricorrente avrebbe dovuto notificare il gravame a quest’ultima.

Il Consorzio, costituitosi in giudizio, ha sostenuto, in via incidentale, l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di appello.
Motivi della decisione

Preliminarmente, va confermata l’eccezione proposta dal Consorzio, di inammissibilità delle censure riferite alla tariffa del secondo periodo (1°/2/0930/6/09), concordata in sede di tavolo tecnico del 7 gennaio del 2009, svoltosi presso la Prefettura, la cui differenza in aumento è stata posta a carico della Provincia.

La sentenza di primo grado, al riguardo, ha correttamente ritenuto inammissibili le censure proposte avverso tale rideterminazione, perchè il gravame originario non è stato notificato alla Provincia che, avendo assunto, come risulta in atti, l’onere del pagamento della differenza della tariffa rivestiva, necessariamente, una posizione qualificata in relazione al mantenimento degli effetti dell’atto impugnato e alle modalità di calcolo di tale aumento.

L’inammissibilità, peraltro, si riferisce soltanto al periodo indicato in quanto, l’eventuale accoglimento delle censure proposte con riferimento alla rideterminazione delle tariffe del periodo precedente non potrebbe incidere sulla tariffa in esame, che deve ritenersi consolidata nella misura di euro 66,12/ton.

Nel merito, i motivi proposti, in via incidentale, dal Consorzio ATO, con i quali si sostiene l’erroneità del motivo di accoglimento della sentenza di primo grado, sono fondati.

Secondo il Tar, la voce "ribasso" non sarebbe ricompresa nelle voci di costo che avevano inciso sul calcolo della tariffa, ma costituirebbe espressione di una facoltà che la ditta era libera di negoziare con la pubblica amministrazione; pertanto, la rideterminazione in diminuzione della tariffa, in quanto maggiormente onerosa, avrebbe dovuto costituire oggetto di uno specifico accordo di natura procedimentale tra le parti.

Al riguardo può osservarsi che, con la originaria delibera n. 12/07, con la quale è stata approvava la tariffa di Euro 62,68 per lo smaltimento dei rifiuti, era stato anche deliberato che, qualora il progetto di riconfigurazione della discarica avesse subito modifiche in ordine alla ridefinizione del piano finanziario, si sarebbe provveduto a ridefinire l’importo di tale tariffa, il cui calcolo era stato fatto in via presuntiva.

La delibera impugnata, infatti, ha accertato una diversa durata della gestione, pari ad anni 2,58 (invece di anni 1.63), ed una diversa quantità di rifiuti smaltiti pari, fino al 31 gennaio del 2009 a 231. 041,27/t, (invece di 141.282/t).

L’adeguamento ha tenuto conto, quindi, della diminuzione di due componenti della tariffa e cioè dei costi di ammortamento (Ca) e dei costi di esercizio(Ce), che sono stati ricalcolati con riferimento alla più lunga durata del rapporto, con conseguente rideterminazione del costo specifico Euro/T.

La determinazione delle tariffe effettuata nel 2007, infatti, era dichiaratamente provvisoria e andava corretta a seguito della modifica del progetto di riconfigurazione della discarica.

Pertanto, considerata la competenza esclusiva dell’ATO ad intervenire sulle dinamiche tariffarie, nonchè la presenza di criteri oggettivi a cui poter ancorare tali variazioni e il carattere provvisorio delle originarie tariffe concordate, deve rilevarsi che le nuove tariffe non possono considerarsi onerose per il privato, nè violative del sinallagma, come affermato dalla sentenza di primo grado, avendo, al contrario, mantenuto l’equilibrio corrispettivo a seguito dell’intervenuta variazione dei relativi parametri a cui le stesse dovevano uniformarsi.

Non sussiste, pertanto, alcuna violazione della originaria remuneratività dell’accordo né, inoltre, risultano proposte specifiche censure con riferimento al criteri adottati dall’ATO per la ridefinizione della tariffa.

Ciò comporta l’infondatezza dei motivi di appello proposti dalla M. srl e l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’ATO.

In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, respinge l’appello e accoglie il ricorso incidentale, con riferimento al motivo di cui al punto D) della sentenza di primo grado e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado; spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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