Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 12-04-2011, n. 14683

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del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza dell’1.06.2006, in sede di giudizio abbreviato, dichiarava C. D. colpevole in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perchè, in data (OMISSIS), cedeva dietro pagamento di corrispettivo pari ad Euro cinquanta una dose di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso di 0,50 grammi complessivi e, previa derubricazione nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ritenuta la predetta attenuante equivalente alla recidiva contestata ed applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa. Avverso la sopra indicata sentenza proponeva appello l’imputato.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza datata 2.02.2010, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza ex art. 606 c.p.p., n. 1, lett. c). Secondo il ricorrente sarebbe stato violato l’art. 601 c.p.p. nella parte in cui stabilisce che "il presidente ordina senza ritardo la citazione dell’imputato appellante" e nella parte in cui prevede che "almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori". Lamentava sul punto il ricorrente che non gli era mai stato notificato il nuovo decreto di citazione a giudizio in appello che aveva fissato la data dell’udienza per il giorno 5.05.09. Per tale udienza nemmeno sarebbe stato dato avviso al difensore di fiducia avv. Roberto Cuomo, nè per l’udienza del 2.02.10, a cui il processo era stato rinviato a seguito della richiesta di rinvio formulata dal difensore nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4.

Il proposto motivo di ricorso è fondato.

Risulta infatti che è stato notificato all’imputato C.D. il decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte di appello di Napoli per l’udienza del 4.05.2007.

In tale data il suddetto processo è stato rinviato all’udienza del 5.06.2007,udienza che, peraltro, non si è mai tenuta, in quanto il processo è stato rinviato a nuovo ruolo per l’udienza del 5.05.2009.

Le parti avrebbero dovuto quindi essere rese edotte della nuova udienza dibattimentale mediante rinotificazione del decreto di citazione.

Invece della nuova data dell’udienza fissata per il 5.05.2009 non è mai stata effettuata la notifica all’imputato C.D., in quanto in data 9.04.09 l’ufficiale giudiziario incaricato evidenziava l’impossibilità di notificare tale provvedimento al C. poichè lo stesso si era precedentemente trasferito in altro domicilio.

Di tale udienza non veniva dato avviso neppure al difensore di fiducia dell’imputato avv. Roberto Cuomo, nominato fin dall’inizio del procedimento unitamente all’avv. Maria Formisano.

Alla predetta udienza erano assenti, pertanto, sia l’imputato, che veniva erroneamente dichiarato contumace, sia il difensore di fiducia avv. Roberto Cuomo.

Risulta quindi l’inosservanza dell’art. 601 c.p.p., comma 1, che determina una nullità assoluta del decreto di citazione (cfr., sul punto, Cass., Sez. Unite, Sent. n. 119 del 27.10.04).

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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