Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 12-04-2011, n. 14678 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 maggio 2008 il Tribunale di Genova dichiarava M.F. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di L.M. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, nonchè, unitamente ai responsabili civili, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio e alla rifusione in loro favore delle spese di costituzione e rappresentanza.

Al M. era stato contestato il reato di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia cagionava la morte di L.M.; in particolare, mentre era alla guida della vettura di linea AMT fuori servizio, avente n. 3809, nella notte tra il (OMISSIS) direzione levante, a velocità molto moderata, non arrestava tempestivamente il veicolo allorquando L., nel tentativo di fermarne la marcia, si aggrappava al finestrino lato guida del mezzo,determinando rischio di caduta del medesimo, e nemmeno arrestava la marcia del mezzo al momento in cui L., perdendo l’equilibrio, cadeva sotto il veicolo, cagionandone quindi l’arrotamento mediante le ruote posteriori ed il conseguente decesso.

Avverso la decisione del Tribunale di Genova hanno proposto appello l’imputato, i responsabili civili e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova.

La Corte di Appello di Genova in data 17.12.2009, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale, riconosciuta l’esistenza di un concorso di colpa della vittima determinato nella misura del 50%, confermava l’impugnata sentenza nel resto e condannava l’imputato e i responsabili civili, in solido tra loro, a rimborsare alle parti civili costituite le spese del presente grado, liquidate per ciascuna di esse in Euro 1200,00 oltre I.V.A..

Avverso la predetta sentenza M.F., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:

manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.

La difesa del ricorrente deduce invero il vizio di travisamento della prova, in quanto il giudice di merito avrebbe fondato il proprio convincimento su un risultato di prova diverso da quello reale.

Secondo il M. non sarebbe passata infatti più di una frazione di secondo tra il momento in cui il L. raggiunse il mezzo pubblico e il momento in cui, dopo essersi aggrappato al finestrino, perse la presa e cadde al suolo. Il teste D.G. aveva visto soltanto il L. che rincorreva l’autobus e poi vi si aggrappava e il M. che in pochi metri fermava l’autobus, ma da tali dichiarazioni non avrebbe potuto dedursi che l’odierno ricorrente non aveva frenato, non potendosi attribuire rilievo decisivo sul punto all’assenza di tracce di frenata, in considerazione del fatto che l’asfalto era bagnato o umido.

Il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato, in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per manifesta illogicità della motivazione seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati.

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso di M.F. poichè manca di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall’individuare specifici difetti di risposta che costituirebbero la complessiva manifesta illogicità della motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto a ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a riconoscere il concorso della vittima nella misura del 50% e a confermare nel resto la sentenza di primo grado.

I giudici della Corte di Appello hanno infatti correttamente osservato che il L. pretese di risalire sul mezzo, che era invece fuori servizio e, vistosi invece superare dall’autobus, diede delle manate sui finestrini, ricevendo uno sputo dall’autista del mezzo. Il M. quindi, in considerazione della sufficiente illuminazione esterna e del fatto che aveva il finestrino in parte aperto, non potè non udire le grida del L. e non vedere la figura che correva a fianco del mezzo e batteva le mani sui finestrini. Il provvedimento impugnato pertanto correttamente osserva che, sulla base di tali considerazioni, l’odierno ricorrente vide la vittima ben prima del momento in cui vide la mano dello stesso irrompere dal finestrino. Egli quindi avrebbe dovuto arrestare immediatamente il mezzo da lui condotto e azionare contemporaneamente il freno, anzichè sollevare il piede dall’acceleratore solo allorquando il L., perdendo la presa, cadde sotto l’autobus, venendone travolto. Quando la vittima si aggrappò all’autobus egli non ebbe quindi colpevolmente la prontezza di spirito di arrestare immediatamente il mezzo, frenando, ma consentì che la vettura proseguisse la sua corsa fino a che la vittima abbandonò la presa.

Correttamente infine la sentenza impugnata aveva dato atto che l’imprudente comportamento della persona offesa, che si era aggrappata al mezzo in movimento, in condizioni di probabile ubriachezza, durante una lite con l’imputato che lo guidava, aveva rivestito un ruolo certo non secondario, che si riteneva giustamente di quantificare nella misura del 50 per cento.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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