Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Marco Morgantini Primo Referendario, Relatore
Brunella Bruno Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 93/2009 proposto da DAMIAN GIORGIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Paniz, Domenico Sagui Pascalin e Franco Stivanello Gussoni, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Dorsoduro 3593;
CONTRO
il Comune di Longarone in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Gaz, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
e nei confronti di
di Maravai Annamaria e Meneghet Raffaello di Longarone, non costituiti;
PER
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della ordinanza comunale 17/11/2008 n. 108/2008 di ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, dell’ordinanza n. 53/2008 di sospensione opere, del verbale di sopralluogo 3/7/2008, e del provvedimento di diniego di sanatoria.
Visto il ricorso, notificato il 23/12/2009 e depositato presso la Segreteria il 15/01/2009, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Longarone, depositato il 2.2.2009;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 4 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Stivanello per il ricorrente e l’avv. A. Gaz in sostituzione dell’avv. Enrico Gaz per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
è stata ordinata la demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con la disciplina urbanistica.
Il carattere abusivo delle opere e la relativa tipologia sono stati accertati dal Comune con provvedimento in data 13/11/2008 prot. 11759, con cui è stata rigettata l’istanza di sanatoria.
Il ricorrente non smentisce la circostanza secondo cui i manufatti di cui viene ordinata la demolizione sono difformi dalla disciplina urbanistica.
Né si rileva pertinente l’eccezione secondo cui, con specifico riferimento al manufatto sub 4) dell’ordinanza di demolizione, si tratterebbe di intervento riconducibile alla manutenzione straordinaria o al restauro.
In contrario l’Amministrazione ha accertato nel verbale di sopralluogo 11/7/2008 che si è trattato, come ammesso dallo stesso ricorrente, di integrale sostituzione del manufatto preesistente, senza che al riguardo vi fosse idoneo titolo edilizio.
Dunque si è trattato di nuova costruzione.
Questo Tribunale ha d’altro canto avuto modo di affermare più volte (tra le tante TAR Veneto II n° 354 del 2008) il principio secondo cui anche gli interventi astrattamente assentibili mediante denuncia d’inizio d’attività devono essere oggetto di ordinanza repressiva di rimessa in pristino, se sono stati posti in essere in difformità della disciplina urbanistica.
Quanto ai manufatti costruiti nei primi anni ’50, anch’essi sono stati posti in essere senza idoneo titolo edilizio.
Infatti il regolamento di polizia edilizia approvato con deliberazione podestarile del 15 settembre 1928 prevedeva (art. 5) la propria applicabilità non solo al capoluogo, ma anche a tutte le frazioni del Comune e dunque anche alla frazione di Fortogna, in cui sono ubicati i manufatti.
L’art. 6 di tale regolamento stabiliva che nessuno può eseguire un’opera edilizia senza averne fatta dichiarazione al Podestà, indicando il giorno nel quale intende dare principio al lavoro e il tempo della presumibile durata.
Che la legge n° 1150 del 1942 disciplinasse poi la materia, come afferma il ricorrente, prevedendo un titolo abilitativo rilasciato dal Sindaco nei soli centri abitati, non toglie che fuori dai centri abitati rimanessero in vigore le sopra richiamate disposizioni del regolamento comunale di polizia edilizia edilizia del 1928.
In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2009.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 93/2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it