Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 12-04-2011, n. 14598 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza deliberata il 20 ottobre 2009 e depositata il 6 novembre 2009 la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale ordinario di Taranto, 15 maggio 2007, di condanna alla pena dell’arresto in mesi cinque, a carico del sorvegliato speciale della pubblica sicurezza B. G., imputato della contravvenzione prevista e punita dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1, per aver omesso di portare con sè la "carta precettiva", in (OMISSIS), motivando: la relazione di servizio dei Carabinieri, acquisita nel dibattimento di prime cure col consenso delle parti, documenta che all’atto del controllo il sorvegliato era sprovvisto della "carta precettiva"; l’appellante è, pertanto, incorso nella violazione della relativa prescrizione del giudice della prevenzione, riportata al punto 7 del processo verbale di sottoposizione alla misura; la condotta integra, per costante giurisprudenza di legittimità, la contravvenzione ritenuta dal primo giudice; il giudicabile, pregiudicato per furto, ricettazione e traffico di stupefacenti, è immeritevole del riconoscimento di attenuanti generiche, giustamente negate dal Tribunale in considerazione della "elevata propensione a delinquere". 2. – Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, mediante atto s.d., depositato il 18 giugno 2010, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente dichiara di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), violazione degli artt. 191, 192 e 530 c.p.p. opponendo: la condanna si basa su "meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza";

inoltre, al giudicabile "non incombeva l’obbligo di portare con sè la carta di permanenza", in quanto non era gravato dalla ulteriore misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, alla quale misura la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5, comma 6, connette la prescrizione della carta di permanenza.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ritenuta meramente apparente, "non preceduta dall’effettivo vaglio delle risultanze processuali", imperniata "premesse non accettabili" e culminata in "conclusioni aberranti". 3. – Il reato è estinto per prescrizione.

Considerati il titolo del reato e l’epoca della commissione, il termine massimo di prescrizione, pur tenuto conto del prolungamento conseguito agli atti interruttivi (anni quattro e mesi sei à sensi dell’art. 157 c.p., comma 1, n. 5, e dell’art. 160 c.p., u.c. nel testo previgente applicabile quale legge più favorevole ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4) è spirato il 10 aprile 2010.

Conseguono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione, non ravvisandosi la ricorrenza di alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 129 c.p.p., comma 2, per la adozione di una formula più favorevole.

In proposito deve essere disattesa la postulazione del concludente Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema.

E’ esatto, in linea di principio, il rilievo che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza – in difetto della congiunta applicazione dell’ulteriore misura dell’obbligo (ovvero del divieto) di soggiorno nel comune di residenza – non comporta per il sorvegliato l’obbligo, imposto direttamente dalla legge ( L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5, comma 6), di munirsi della carta di permanenza e di esibirla "ad ogni richiesta degli ufficiati ed agenti di pubblica sicurezza" (v. Cass., Sez. 1, 7 gennaio 2010, n. 10714, Mastrangelo, massima n. 246513).

Ma nella specie, il giudice della prevenzione si è avvalso, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, art. 5, comma 4, del potere di gravare il sorvegliato, oltre che dei divieti e delle prescrizioni tipizzate dal precedente comma 3, pur dell’obbligo ulteriore di recare con sè e di esibire la carta "precettiva" (v. il decreto del Tribunale ordinario di Taranto, 25 settembre 2001, p. 42 del sottofascicolo n. 8700/05 mod. 21).

Sicchè l’inosservanza della ridetta, specifica prescrizione comporta la integrazione della contravvenzione ritenuta (e, ormai, prescritta).
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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