Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14395 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso contro avviso di accertamento, con cui il Comune di Sassuolo, per l’anno 1997, aveva:

a) rettificato la dichiarazione i.c.i. relativamente agli stabilimenti industriali denominati (OMISSIS), già accatastati in categoria "D" ma privi di rendita, recuperando la maggior imposta derivante dall’applicazione del valore catastale rispetto a quella definita con metodo contabile; b) contestato l’omessa dichiarazione i.c.i. in relazione alle particelle gravanti sul suo territorio dello stabilimento industriale denominato "(OMISSIS)", e recuperato l’imposta correlativa, determinandola in funzione della rendita risultante agli atti della locale Agenzia del Territorio.

A fondamento del ricorso, la società contribuente dedusse, quanto ai primi due immobili, che trattandosi di immobili privi di rendita nell’anno in contestazione, l’imposta era stata versata con riferimento ai valori contabili, in perfetta aderenza alla previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3,; quanto al terzo immobile, che si trattava di immobile ubicato per la maggior parte nel territorio del Comune di (OMISSIS), al quale era stata presentata la correlativa denunzia e versata l’imposta.

Sull’opposizione del Comune, il ricorso fu accolto dall’adita commissione tributaria, con decisione confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale (ad eccezione che per il capo relativo alla regolamentazione delle spese di causa).

I giudici di appello, in sintesi, ritennero corretto il comportamento della società contribuente sia con riferimento alla determinazione dell’imposta in funzione dei valori contabili dei primi due immobili sia con riferimento alla denunzia ed al versamento relativi al terzo immobile al Comune di (OMISSIS) e ciò sul presupposto che detto immobile, pur se composto di due unità diversamente accatastate, costituiva un unico capannone industriale in prevalenza ubicato in territorio di tale Comune.

Avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.

La società contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1- I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

2. Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 4, per non aver considerato, in merito ai primi due immobili, che, essendo detti immobili già iscritti in catasto (ancorchè in categoria "D"), non ricorrevano, per essi, le condizioni per la commisurazione dell’imposta ai valori contabili dell’immobile.

Con il secondo motivo del ricorso principale, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 4 nonchè del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 5, 6 e 10 e censura la decisione impugnata per non aver considerato, in merito al terzo immobile, che due unità immobiliari, insistenti sul territorio di due diversi comuni, devono considerarsi autonome e distinte ai fini del pagamento dell’ici, se distintamente accatastate e munite di rendita, ancorchè diano vita ad un’unica struttura industriale.

Con l’unico motivo dell’appello incidentale, la società contribuente censura la decisione impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, in quanto fondato su eccezione "nuova" in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

In proposito, rileva in particolare, quanto all’accertamento relativo ai fabbricati (OMISSIS), che, nell’atto di accertamento e in primo grado, il recupero era stato esclusivamente fondato sulla mancata allegazione della documentazione contabile necessaria alla determinazione dell’imposta ed il riscontro dell’esattezza dei valori denunciati, mentre l’impossibilità di ricorrere al metodo contabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, in considerazione dell’assenza del requisito della non iscrizione in catasto era stata dedotta per la prima volta in appello.

3. Il motivo di ricorso incidentale della società contribuente va esaminato prioritariamente, giacchè investe questione pregiudiziale processuale, rilevabile d’ufficio, non delibata dal giudizio di merito, (cfr. Cass. ss.uu. 26018/08, 23019/07).

La doglianza è fondata.

Al riguardo, occorre premettere che la sentenza impugnata rivela in fatto che, in merito ai fabbricati (OMISSIS), l’atto di accertamento del Comune era fondato sul presupposto della mancanza dei requisiti per l’imposizione i.c.i. in base al criterio contabile, "per mancanza della distinta di contabilizzazione delle u.i.", e che, solo nel giudizio di appello ("questo è un nuovo motivo, che non era stato proposto in primo grado"), la censura era stata prospettata sotto il diverso profilo dell’impossibilità di ricorrere al metodo contabile di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, in considerazione dell’assenza del requisito della non iscrizione in catasto degli immobili da assoggettare ad imposta.

Ciò posto, deve rilevarsi che il Comune ha fatto valere in appello l’esistenza di un fatto costitutivo della sua pretesa all’applicazione ai fini i.c.i. del criterio del valore determinato con riferimento alla rendita catastale (iscrizione in catasto dei beni immobili (OMISSIS)) diverso da quello (mancanza di una distinta contabilizzazione) che era stato, invece, posto a fondamento della pretesa avanzata con l’avviso di accertamento e sostenuta in primo grado. Deve, pertanto, convenirsi con la ricorrente incidentale che, anzichè valutare nel merito la doglianza, il giudice a quo ne avrebbe dovuto pregiudizialmente dichiarare l’inammissibilità per violazione del divieto dello ius novorum D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57 e art. 345 c.p.c.. Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che non è possibile far valere per la prima volta in giudizio (e, a maggior ragione, in appello) un fatto costitutivo della pretesa tributaria che non sia già stato assunto a suo fondamento fin dall’avviso di accertamento, atteso, in particolare che – dovendo la causa petendi della pretesa tributaria essere individuata nella motivazione dell’atto impositivo ed essendo il processo tributario strutturato come giudizio di impugnazione di atti – l’apprezzamento della fondatezza degli atti impositivi non può essere effettuato sulla base nè di un criterio diverso da quello enunciato negli avvisi nè di un’indagine su circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente prospettate (cfr. Cass. 25909/08, 27065/08, 10779/07, 11830/04, 4125/02, 10138/96).

Alla luce degli esposti rilievi, in accoglimento del ricorso incidentale della società contribuente, va, dunque, disposta la cassazione senza rinvio (ex art. 382 c.p.c., comma 2, ultima parte) del capo della sentenza impugnata relativo al recupero d’imposta concernente gli immobili (OMISSIS), posto che, in proposito, il giudizio non poteva proseguire per inammissibilità del corrispondente motivo di appello.

4. La determinazione – implicando la definitività, sul punto, della decisione di primo grado – comporta l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale del Comune di Sassuolo.

5. Il secondo motivo del ricorso principale del Comune – teso a censurare la decisione impugnata per non aver considerato, in merito al terzo immobile (OMISSIS), che due unità immobiliari, insistenti sul territorio di due diversi comuni, devono considerarsi autonome e distinte ai fini del pagamento dell’ici, se distintamente accatastate e munite di rendita, ancorchè diano vita ad un’unica struttura industriale – è infondato.

Posto che la strutturale unitarietà dei cespiti immobiliari in rassegna costituisce oggetto dell’intangibile accertamento in fatto del giudice del merito, in proposito deve, invero, rilevarsi che questa Corte ha già puntualizzato che in tema di i.c.i., in base alla lettura in combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), e art. 4, comma 1, va esclusa l’identificazione fra unità immobiliare e particella catastale, con la conseguenza che, nel caso di un immobile, costituito da più particene, la cui superficie insista sul territorio di più comuni, il soggetto attivo dell’imposta è il comune sul cui territorio la superficie del fabbricato insiste in misura prevalente (v. Cass. 27065/08).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso incidentale della società contribuente, va disposta la cassazione senza rinvio del capo della sentenza impugnata relativo al recupero d’imposta concernente gli immobili (OMISSIS), con assorbimento del primo motivo del ricorso principale del Comune e rigetto del secondo.

Per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso incidentale, assorbito il primo motivo del ricorso principale, e respinge il secondo motivo del ricorso principale; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *