Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14394 ici

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issibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

La sentenza in questa sede impugnata ha respinto l’appello promosso dall’I.a.c.p. di Bari avverso sentenza di primo grado reiettiva del ricorso proposto avverso ingiunzione di pagamento i.c.i., per l’anno 1997, relativa ad immobile di sua pertinenza; ciò, tra l’altro, in considerazione della mancata dimostrazione dell’avvenuta impugnazione del prodromico avviso di liquidazione.

Avverso la sentenza di appello, l’I.a.c.p. di Bari ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati anche con memoria, deducendo: a) vizio di motivazione in merito alla circostanza relativa all’impugnazione dell’atto prodromico; b) "nullità della sentenza in quanto viziata sotto il profilo della omessa motivazione" in merito alla questione del difetto di motivazione dell’ingiunzione opposta; c) violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, riguardando l’ingiunzione immobile esente da imposta ai sensi dell’evocata disposizione.

Il Comune intimato non si è costituito.

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma sintetica.
Motivi della decisione

I primi due motivi appaiono inammissibili: il primo, giacchè, censurando la decisione impugnata per aver erroneamente individuato l’atto prodromico, sembra risolversi in denunzia di vizio revocatorio e configura, comunque, sindacato in fatto inammissibile in sede di legittimità; il secondo per difetto di autosufficienza, mancando qualsiasi descrizione dell’ingiunzione impugnata ed, altresì, qualsiasi indicazione in merito alla proposizione della questione nei pregressi gradi del giudizio .

L’inammissibilità del primo motivo e la conseguente definitiva conferma del capo della sentenza che era diretta a censurare, rende superfluo l’esame del terzo motivo.

Alla stregua delle considerazioni i che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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