Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 12-04-2011, n. 14594 misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

se processuali.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza deliberata il 24 febbraio 2010 e depositata il 4 marzo 2010, il Giudice di pace di Mestre, ha condannato, ritenuto il concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena dell’ammenda in Euro 3.400, F.D., imputata della contravvenzione prevista e punita dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis per essersi illegalmente trattenuta nel territorio dello Stato, in (OMISSIS), motivando: la condotta è provata dalla testimonianza dell’addetto all’Ufficio immigrazione della Questura di Venezia, B.S., il quale ha riferito che la giudicabile fu colta il (OMISSIS), mentre soggiornava "priva di titoli autorizzativi" e senza aver fatto richiesta del permesso di soggiorno; è irrilevante la concessione del permesso di soggiorno, per ragioni di salute, successivamente richiesta e ottenuta, non incidendo sulla sussistenza del reato già consumato.

2. – Ricorre per cassazione l’imputata, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Angelo Pozzan, mediante atto recante la data del 26 maggio 2010, depositato il 27 maggio 2010, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il difensore denunzia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, 19, comma 2, lett. d), e art. 28, comma 1, lett. c), deducendo: all’atto dell’accertamento la ricorrente versava già in stato di gravidanza; non era, pertanto, passibile di espulsione; la applicazione della norma incriminatrice deve ritenersi circoscritta alla repressione della sola "situazione di clandestinità sostanziale"; sarebbe, altrimenti, assurdo che lo straniero il quale chieda il permesso di soggiorno debba essere perseguito per la contravvenzione in parola.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente, riproponendo la questione di legittimità costituzionale, già disattesa dal Giudice di pace, denunzia la illegittimità costituzionale del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, sotto il triplice profilo della supposta violazione: a) degli artt. 25 e 27 Cost. per la ritenuta carenza della lesione anche potenziale della sicurezza pubblica o di altri beni giuridici di rilevanza costituzionale; b) degli artt. 3, 25 e 27 Cost. per il postulato "carattere superfluo della sanzione penale", in relazione alla previsioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, commi 2, 5, e art. 16, comma 1; c) dell’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 5, 6 e 16 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico dei migranti, sull’assunto che l’imputata si troverebbe "in una determinata condizione in relazione alla quale si è assunto l’obbligo giuridico" di assistenza e protezione, che contraddice la previsione della sanzione penale.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 – La norma incriminatrice sanziona il trattenimento nel territorio dello Stato "in violazione delle disposizioni" contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione. Il reato è, pertanto, integrato dalla condotta dello straniero che, pur avendo titolo a ottenere il permesso di soggiorno, omettendo di chiederlo nel termine stabilito, si trattenga nel territorio dello Stato, così violando le disposizioni della legge.

Privo di pregio è l’assunto difensivo circa il supposto carattere non offensivo di siffatta condotta, evidentemente lesiva della potestà statuale di controllo dei flussi immigratori.

3.2 – Le prime due eccezioni di illegittimità costituzionale, formulate con cumulativo riferimento a plurime norme della Costituzione, senza il necessario discernimento, sono manifestamente infondate in quanto involgono profili di valutazione palesemente riservati alla discrezionalità del legislatore.

3.3 – La terza eccezione è manifestamente irrilevante, in quanto la ricorrente non ha dimostrato di versare nelle condizione di aver diritto a protezione e ad assistenza alla stregua della invocata convenzione.

3.4 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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