Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 12-04-2011, n. 14593

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza deliberata il 5 dicembre 2008 e depositata il 24 febbraio 2009 la Corte di appello di Catania, giudicando su rinvio di questa Corte suprema, giusta sentenza della Sezione Quinta Penale, 17 gennaio 2003, di annullamento della sentenza della ridetta Corte territoriale, 21 novembre 2001:

a) nei confronti di P.A., imputato del residuo delitto di estorsione continuata in danno del commerciante (OMISSIS) (capo sub S della rubrica), limitatamente al diniego della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità;

b) nei confronti di F.R., imputato del delitto di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., comma 2;

c) nei confronti di M.S., imputato di delitti di estorsione continuata in concorso con P. (capo sub S, ibidem) e con M.S. (capo sub D/l, ibidem), limitatamente alla mancata concessione della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche;

d) nei confronti di M.S., imputato dei medesimi reati, limitatamente alla mancata concessione delle ridette attenuanti;

e) nei confronti di R.A.S., imputato del concorso con P. e i M. nella estorsione continuata di cui al capo sub S, ibidem, nei limiti anzidetti;

ha così provveduto:

aa) in ordine a P., ha concesso la attenuante del danno di speciale tenuità; ha dichiarato la stessa prevalente sulla aggravante dell’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, e ha ridotto la pena pel residuo delitto di estorsione sub S, nella reclusione in tre anni, quattro mesi e Euro 400,00 di multa;

bb) in ordine a F., ha qualificato il delitto associativo, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., comma 1, e ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione;

cc) in ordine a Ma.Sa., ha escluso la aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3; ha concesso la attenuante del danno di speciale tenuità e le circostanze attenuanti generiche; le ha dichiarate prevalenti sulla aggravante e, ritenuta la continuazione, ha ridotto la pena ad due anni, otto mesi di reclusione e Euro 500,00 di multa;

dd) in ordine a M.S. ha ridotto la pena per nella medesima misura colla esclusione della aggravante, la concessione delle attenuanti e il riconoscimento della continuazione nei termini testè indicati;

cc) in ordine a R., con analoghe statuizioni, ha ridotto la pena a un anno, otto mesi di reclusione e Euro 300,00 di multa.

2. – Ricorrono per cassazione tutti i succitati imputati;

R., personalmente, mediante atto recante la data del 24 marzo 2009, depositato il 25 marzo 2009; gli altri quattro, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Salvatore Caruso, mediante atto s.d., depositato il 9 marzo 2009, col quale dichiarano promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

2.1 – R. denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), manifesta illogicità della motivazione, deducendo che al di là della aggravante, già esclusa da questa Corte suprema, colla sentenza, di annullamento, nessuna altra aggravante è stata ritenuta a suo carico; e censura, pertanto, il giudizio di comparazione effettuato dal giudice del rinvio.

2.2 – P. si duole che al riconoscimento delle attenuanti generiche, già lucrate in prime cure, non ha fatto seguito la conseguente diminuzione della pena, in quanto la Corte territoriale ha operato una sola riduzione della pena base in relazione alla concorrente attenuante del danno di speciale tenuità.

Quindi, dopo avere argomentato che la Corte di appello avendo omesso di provvedere alla individuazione del reato base, alla determinazione della relativa pena e all’aumento per la continuazione, avrebbe così mostrato di ritenere la responsabilità per uno solo degli episodi delittuosi, il difensore censura la mancata indicazione dell’unico reato, assertivamente ritenuto, e prospetta la possibilità della prescrizione (in relazione al più favorevole regime della prescrizione dei reati in continuazione, introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251), ove la commissione del delitto sia anteriore al 1994. 2.3 – Sa. e M.S. lamentano della omessa riduzione della pena base, in dipendenza delle concesse attenuanti e invocano la prescrizione, iure superveniente, in relazione alla citata novella.

2.4 – F. denunzia il vizio di motivazione, ritenuta "apodittica", sul punto della responsabilità, affermata dal giudice a quo con generico e indiscriminato riferimento alla pluralità delle fonti collaboranti e al supposto vicendevole riscontro.

Censura, infine, l’omesso esame della gradata richiesta di concessione delle attenuanti generiche, invocate con i motivi di appello.

3. – Il ricorso di F. è fondato.

L’annullamento della precedente sentenza della Corte territoriale ha investito nella sua interezza il capo della condanna per il delitto associativo, sulla questione della responsabilità, in quanto la pronuncia rescindente non risulta circoscritta (v. dispositivo) al punto della aggravante della direzione della associazione, oggetto di precipuo scrutinio nella parte motiva.

Orbene laddove il giudicabile, in relazione alle dichiarazioni di reità aveva obiettato con l’atto di gravame che "alcune sono imprecise ( Pu. e Ma.) e altre generiche ( B.)", la Corte territoriale si è limitata a motivare:

"l’appartenenza alla associazione mafisa risulta provata dalle dichiarazioni di più collaboranti che vicendevolmente si riscontrano".

Ma così il giudice di merito è incorso nel vizio di motivazione, in quanto ha omesso proprio di dar conto dei rilievi difensivi in ordine alle succitate dichiarazioni di reità.

La considerazione assorbe l’esame della ulteriore (gradata) doglianza circa le generiche.

4. – I ricorsi di P., di Sa. e di M. S., sono fondati, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale ha infatti omesso di indicare, in relazione a ciascuna delle attenuanti riconosciute, le corrispondenti diminuzioni della pena.

Consegue il rilievo del vizio della motivazione in parte de qua.

5. – Le questioni, variamente agitate dai succitati ricorrenti P., Sa. e M.S., in ordine alla prescrizione sono, tutte, precluse dal giudicato interno.

Poichè, nei confronti dei ridetti giudicabili, l’annullamento della sentenza di condanna della Corte di appello di Catania, 21 novembre 2001, risulta limitato ai soli punti concernenti le circostanze e il trattamento sanzionatorio, l’accertamento della responsabilità dei medesimi ha acquisito autorità di cosa giudicata, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., comma 1.

Contrariamente alla tesi difensiva, "il momento attinente all’accertamento della responsabilità" non presenta "connessione essenziale" con i punti concernenti le circostanze del reato e il trattamento sanzionatorio, nel senso (chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte) della "interdipendenza logico – giuridica", in quanto la questione della colpevolezza è affatto insensibile agli epiloghi del giudizio in ordine alle circostanze del reato e alla determinazione della pena (v., in termini, nel senso che l’annullamento sui soli punti delle circostanze e/o della pena preclude il rilievo della prescrizione per effetto della formazione del giudicato parziale sulla colpevolezza: Cass., Sez. Un, 26 marzo 1997, n. 4904, Attinà, massima n. 207640; Sez. 6, 2 aprile 1998, n. 5578, Tafi, massima n. 210612; Sez. 1, 22 febbraio 1999, n. 4703, El Achari, massima n. 213024; Sez. 1, 18 gennaio 2001, n. 9537, Picone, massima n. 218217; Sez. 2, 14 marzo 2007, n. 12967 Mazzei, massima n. 236462; Sez. 4, 20 novembre 2008, n. 2843, Talarico, massima n. 242494; Sez. 2, 9 febbraio 2010, n. 8039, Guerriero, massima n. 246806; Sez. 3, 11 marzo 2010, n. 15101, Romeo, massima n. 246616).

6. – Il ricorso di R. è inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), per carenza di interesse.

Del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato il ricorrente non ha motivo di dolersi in quanto, nella specie, la Corte territoriale ha dichiarato la prevalenza delle attenuanti con la conseguenza, stabilita dall’art. 69 c.p., comma 2, che "non si tiene conto degli aumenti di pena e si fa luogo soltanto alle diminuzioni".

Nè è, infine, apprezzabile verun interesse del giudicabile in relazione alla corretta definizione giuridica del fatto sotto il profilo della esclusione di una specifica aggravante che, ancorchè subvalente, fosse stata pur tuttavia ritenuta.

La Corte territoriale infatti – ferma la esclusione della aggravante di cui all’art. 629 c.p., comma 2, in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 3, già eliminata da questa Corte colla sentenza di annullamento – non ha affermato la ricorrenza di alcuna altra aggravante.

Epperò il riferimento al non pertinente giudizio di comparazione costituisce, frutto di evidente errore, non esercita alcuna influenza sulle concrete statuizioni penali; vitiatur sed non uitiat. E, ai sensi dell’art. 619 c.p.p. questa Corte pone riparo, mediante correzione, giusta dispositivo, senza pronunciare annullamento.

7. -Conseguono a) la declaratoria della inammissibilità del ricorso di R. e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza l’ulteriore sanzione del versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, difettando apprezzabile colpa nella proposizione della impugnazione; b) l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di F.R., nonchè, limitatamente al trattamento sanzionatorio, pure nei confronti di P. A., di Sa. e di M.S.; c) il rinvio per nuovo giudizio sul capo e sui punti anzidetti ad altra sezione della Corte di appello di Catania; d) il rigetto, nel resto di ricorsi di P.A., di Sa. e di M. S.; e) la correzione della sentenza impugnata, relativamente al capo che concerne R..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di R.A.S. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di F.R., nonchè, limitatamente al trattamento sanzionatorio, pure nei confronti di P.A., di Sa. e di M. S., e rinvia per nuovo giudizio sul capo e sui punti anzidetti ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Rigetta, nel resto, i ricorsi di P.A., di Sa. e di M.S..

Rettifica la sentenza impugnata, relativamente al capo che concerne R., nel senso che le parole della motivazione "con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante" e le parole del dispositivo "ritenute prevalenti sulla ulteriore aggravante contestata" sono da intendere soppresse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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