Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14391 ici

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Svolgimento del processo

Confermando la decisione di primo grado, la sentenza di appello indicata in epigrafe ha affermato la legittimità di avviso di accertamento i.c.i., per l’anno 1998, relativa ad immobile di pertinenza del contribuente, in base al rilievo che l’iscrizione in catasto costituisce, di per sè, presupposto dell’imposizione e, conseguentemente, momento da cui decorre il correlativo obbligo di pagamento.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo (generica) violazione di legge, censurando la decisione impugnata per non aver considerato che, in caso di iscrizione con rendita "proposta" dal proprietario, l’imponibilità non insorgerebbe che con il decorso di un anno dalla proposta o con il formale accertamento dell’Amministrazione.

Il Comune intimato non si è costituito.

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma sintetica.
Motivi della decisione

La doglianza si rivela inammissibile per la mancata indicazione delle norme che si ritengono violate, per la non autosufficiente esposizione della fattispecie concreta nonchè per l’incerta aderenza alla ratio della decisione impugnata.

Per come prospettata, la censura è, peraltro, infondata anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di i.c.i., ai fini della decorrenza del tributo, l’iscrizione dell’unità immobiliare nel catasto edilizio (ovvero la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità) costituisce di per sè presupposto sufficiente perchè l’unità stessa sia considerata "fabbricato" e, di conseguenza, assoggettata ad imposta a nulla rilevando l’eventuale mancata utilizzazione dell’immobile (v. Cass. 15177/10, 14820/10, 5372/09, 24924/08 e cfr., anche, ss.uu. 3160/11).

Alla stregua delle considerazioni i che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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