Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14731 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) B.C. ha proposto ricorso avverso l’ ordinanza 26 febbraio 2010 della Corte d’Appello di Venezia che ha rigettato la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita, dal 12 ottobre 2004 al 6 luglio 2006 (dal 28 ottobre 2005 agli arresti domiciliari), per il delitto di detenzione illegale di sostanze stupefacenti; reato dal quale era stato successivamente assolto per non aver commesso il fatto con sentenza divenuta irrevocabile.

La Corte di merito ha escluso il diritto alla riparazione avendo ritenuto l’esistenza della colpa grave dell’istante in condotte che avrebbero provocato l’emissione della misura cautelare nei suoi confronti.

In particolare i giudici di merito hanno accertato che l’istante – pur non essendo stato provato che si trattasse della persona cui si faceva riferimento in conversazioni intercettate riferibili al traffico di stupefacenti – aveva cagionato per colpa la detenzione essendosi offerto di ospitare agli arresti domiciliari tale C., suo asserito cugino, coinvolto negli illeciti traffici descritti.

2) Il ricorrente, con il proposto ricorso, deduce i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione perchè l’ordinanza impugnata avrebbe fondato la sua valutazione su circostanze inidonee a dimostrare l’esistenza del dolo o della colpa grave.

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di merito si sarebbe limitata a indicare una frequentazione priva di alcun carattere illecito e fatta in adempimento di doveri di solidarietà nei confronti di un parente.

3) Va preliminarmente rilevato che il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito la valutazione sull’esistenza e gravità della colpa o sull’esistenza del dolo.

In particolare il giudice della riparazione può apprezzare i fatti esaminati dal giudice della cognizione in modo diverso da quest’ultimo rivalutandoli al fine di accertare se questi fatti siano idonei a dimostrare l’esistenza del dolo o della colpa grave che possano avere avuto efficienza causale sull’emissione della misura o sul suo mantenimento.

Questa possibilità di rivalutazione riguarda peraltro i fatti che il giudice del merito abbia ritenuto accertati e non quelli la cui esistenza abbia ritenuto di escludere. Per questi ultimi non v’è alcuna possibilità di rivalutazione perchè si tratta di condotte la cui esistenza non è stata accertata in giudizio e quindi deve essere esclusa. Con la conseguenza che, se queste condotte criminose sono le stesse oggetto dell’incriminazione e dell’emissione della misura cautelare, è evidente che non se ne può tener conto nel giudizio di riparazione essendo state escluse nel giudizio sulla responsabilità.

Se si tratta di condotte diverse il giudice della riparazione deve precisarlo e procedere alla verifica se queste condotte abbiano natura dolosa o gravemente colposa e se abbiano avuto efficienza causale nell’applicazione della misura cautelare.

4) Nel caso in esame la decisione della Corte di merito, oggetto dell’impugnazione, non si è attenuta a corretti criteri logico giuridici e le censure proposte contro questa decisione devono ritenersi fondate.

La vicenda processuale che ha condotto all’assoluzione della ricorrente è stata già succintamente descritta.

La Corte di merito ha preso atto che non esisteva la prova che l’istante fosse la persona cui si riferivano le conversazioni intercettate e ha fondato l’esistenza della colpa preclusiva sulla sola circostanza che B. avesse ospitato il cugino agli arresti domiciliari e ha concluso per l’efficacia causale di questa condotta sull’emissione del provvedimento cautelare personale.

Peraltro la Corte di merito ha omesso completamente di spiegare perchè queste condotte possano essere ritenute connotate da colpa (perchè non ha indicato la regola cautelare violata) e tanto meno perchè questa imprudenza potesse essere ritenuta avere carattere di gravità.

Anche una frequentazione di persone coinvolte in fatti criminosi può infatti assumere caratteristiche di colpa grave preclusiva della riparazione ma occorre che tale frequentazione (o, nel nostro caso, la coabitazione) si accompagni alla consapevolezza del coinvolgimento delle persone frequentate o ospitate in vicende criminose o, quanto meno, alla possibilità di percepire tale coinvolgimento.

Nel nostro caso tale accertamento non è stato compiuto; come correttamente si osserva nel ricorso non può infatti essere ritenuta automaticamente colposa una condotta che trova il suo fondamento in vincoli parentali o che sono espressione di generica solidarietà umana quale il consenso ad ospitare una persona agli arresti domiciliari.

5) Consegue alle considerazioni svolte l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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