T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 07-04-2011, n. 1992 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione Carriera, inquadramento e promozioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette M.A. – dipendente del Comune di Casoria (NA) con qualifica di "applicata dattilografa – Cat. B1 " – di aver partecipato al concorso interno indetto, con determinazione dirigenziale n. 1248 del 4.8.2004, dal predetto Comune per la copertura di nove posti categ. C Pos. Econ. C1 Profilo Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza e, per effetto dello scorrimento della graduatoria definitiva, di occupare il 3° posto nella medesima, quale vincitrice del concorso, quindi, in posizione utile per conseguire l’inquadramento nel profilo di Agente di Polizia Municipale.

Aggiunge di avere, con atto notificato in data 23.7.2010, diffidato l’intimato Comune a provvedere agli adempimenti conseguenti alla conclusione della prova concorsuale inquadrandola nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza.

Tanto premesso e preso atto della perdurante inerzia del Comune di Casoria che, nel frattempo, con delibera di Giunta Municipale n. 246/2010 aveva prorogato l’incarico a tempo determinato di Agente di Polizia Municipale in favore di soggetti esterni all’organico del personale dell’Ente, M.A., con ricorso notificato il 2627.11.2010 e depositato il 20.12.201, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il silenziorifiuto formatosi sull’atto di diffida notificato in data 23.7.2010 e la suddetta delibera n. 246/2010; ha chiesto, altresì, che venisse ordinata al predetto Comune l’esibizione degli atti e dei documenti relativi al concorso de quo, unitamente alla graduatoria con la indicazione dei concorrenti vincitori, alla determinazione dirigenziale n. 1248 del 4.8.2004 ed agli atti istruttori, preliminari e conclusivi riguardanti la delibera n. 246/2010 di indizione del concorso.

All’uopo l’interessata, lamentando l’illegittimità del comportamento complessivamente tenuto dall’intimato Comune, ha dedotto profili di violazione di legge per elusione dell’obbligo di provvedere e di eccesso di potere per illegittimità manifesta.

L’intimato Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 24 marzo 2011 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto avverso l’impugnato silenzio – rifiuto, nei limiti di quanto si andrà esponendo, è fondato, mentre, relativamente alla impugnativa della delibera di Giunta Comunale prot. n. 246 del 17.6.2010, è, pregiudizialmente, inammissibile.

2. L’art. 2 della L. n. 241/1990 ha fissato un principio generale secondo cui ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso; in particolare, giusta la previsione di cui all’art. 2, comma 3, della suddetta disposizione la P.A. è tenuta a definire i procedimenti attivati dai privati entro il termine di 90 giorni dal deposito della relativa istanza.

L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l’obbligo in parola non sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (ex multis: C. di S., Sez. IV, n. 69/1999; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 5014/200); b) istanza manifestamente infondata (ex multis: C. di S., sez. IV, n. 6181/2000; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1969/2002); c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (ex multis: C. di S., Sez. VI, n. 4592/2001).

3. Orbene, escluse le fattispecie, sub a) e sub c) ed atteso che l’istanza de qua non risultano ictu oculi infondata sub lettera b), nel caso della ricorrente, sussiste l’obbligo per l’intimato Comune di adottare un provvedimento espresso in ordine all’atto di diffida notificato in data 23.7.2010 in quanto il predetto Comune, con la sua inerzia, senza addurre alcuna giustificazione, ha omesso di adottare i provvedimenti consequenziali alla conclusione del procedimento concorsuale inquadrando la M. nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza, in tal modo, incorrendo in un illegittimo rifiuto di provvedere.

4. Inoltre l’inosservanza dell’obbligo di provvedere sussiste anche in concreto e ciò anche in forza dei superiori principi di buona amministrazione e di proporzionalità dell’azione amministrativa (Cfr.: art. 97 Cost. ed art. 2 L. n. 241/1990) che, comunque, deve sempre svolgersi in maniera tale da perseguire l’interesse pubblico con il minor sacrificio per l’interesse del privato, e, poi, per l’elementare esigenza di tutelare l’affidamento degli interessati.

5. Nella fattispecie in esame l’intimato Comune non ha fornito alcun riscontro all’atto di diffida notificato in data 23.7.2010 dalla ricorrente il cui pregiudizio è legato essenzialmente alla mancato inquadramento nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza.

6. Ne deriva che, una volta conclusa la procedura concorsuale sussiste l’obbligo da parte del Comune di Casoria, di provvedere agli adempimenti consequenziali adottando un provvedimento espresso debitamente motivato.

7. In definitiva il ricorso è fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio dell’intimata Amministrazione serbato sulla diffida notificata dalla ricorrente al Comune di Casoria in data 23.7.2010 e, nei limiti di quanto sopra rilevato, va accolto e conseguentemente dichiarato l’obbligo del predetto Comune di provvedere inquadrando la ricorrente nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza.

8. Deve, pertanto, ordinarsi alla intimato Comune di emanare un provvedimento espresso in esito alle predetta diffida entro un termine non superiore a 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

9. Il ricorso è, invece, pregiudizialmente, inammissibile relativamente alla impugnativa della delibera di Giunta Comunale prot. n. 246 del 17.6.2010 con la quale il Comune di Casoria ha prorogato l’incarico a tempo determinato di Agente di Polizia Municipale in favore di soggetti esterni all’organico del personale dell’Ente in tal modo occupando il ruolo ed il posto in organico spettante alla ricorrente.

Al riguardo va evidenziato, sotto il profilo processuale, che non è possibile cumulare nel rito speciale con sentenza semplificata di cui all’art. 117 del D.L. vo 2 luglio 2010, n. 104, anche domande di annullamento di provvedimenti espressi le quali devono proporsi secondo l’ordinario rito di cognizione.

Dal punto di vista sostanziale, poi, la ricorrente non può vantare alcun interesse a censurare la predetta delibera (peraltro neppure prodotta in giudizio) per l’implicito ed indimostrato presupposto che, con la proroga dell’incarico a tempo determinato di Agente di Polizia Municipale disposta con la citata delibera dal Comune di Casoria in favore di soggetti esterni all’organico del personale nel ruolo e nel posto in organico a lei spettante, le sarebbe stato precluso l’inquadramento nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza.

Al riguardo basterà rilevare che impugnativa di tal fatta si presenterebbe ammissibile (ovviamente con la proposizione della domanda secondo il rito ordinario) unicamente nell’eventualità che il Comune di Casoria avesse riscontrato negativamente con provvedimento espresso la richiesta di inquadramento della M. nel livello professionale Categ. C pos. Ec. C1 – Agente di Polizia Municipale – Settore Sicurezza, adducendo la circostanza di trovarsi impossibilitato a provvedere perché il posto ed il ruolo messi a concorso erano stati coperti con la proroga dell’incarico a tempo determinato disposta con la delibera n. 246/2010, in favore di soggetti esterni all’organico del personale; circostanze, queste, nella specie non sussistenti.

11. Infine, stante l’indubbio interesse della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, deve ordinarsi all’intimato Comune l’esibizione degli atti e dei documenti relativi al concorso de quo, unitamente alla graduatoria con la indicazione dei concorrenti vincitori, nonché la determinazione dirigenziale n. 1248 del 4.8.2004 di indizione del concorso.

12. Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (7106/2010 R.G.) proposto da M.A., così dispone:

a) accoglie la domanda di annullamento del silenziorifiuto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’intimato Comune di Casoria sull’atto di diffida del 23.7.2010, con il conseguente obbligo di adottare i provvedimenti necessari e consequenziali al favorevole esito conseguito dalla ricorrente nella procedura concorsuale cui aveva partecipato;

b) dispone, altresì, in caso di ulteriore inottemperanza, che, in luogo della predetta Amministrazione ed a richiesta di parte, provvederà, se già non provveduto, il Commissario ad acta che s’intende sin d’ora nominato nella persona del Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di subdelega ad idoneo funzionario della Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo;

c) ordina al resistente Comune di Casoria l’esibizione degli atti e dei documenti in motivazione indicati relativamente al concorso de quo;

c) dichiara inammissibile la domanda di annullamento della delibera di Giunta Comunale n. 246 del 17.6.2010;

b) condanna l’intimato Comune al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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