T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 07-04-2011, n. 3110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto (n. 9948/2005) il sig. N A ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stata respinta la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Espone che il Ministero dell’interno ha provveduto in data 11 settembre 2003 al rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con scadenza 11 settembre 2004, e di aver presentato istanza di rinnovo a seguito della quale l’Amministrazione ministeriale ha adottato il provvedimento oggetto di impugnativa.

2. Avverso tale provvedimento il sig. N. ha dedotto le seguenti censure:

a) Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, atteso che il provvedimento questorile avrebbe negato il rinnovo del permesso di soggiorno in ragione del pregresso provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso nei suoi confronti, senza in alcun modo valutare le condizioni di inserimento sociale dello stesso intervenute a seguito dello svolgimento della sua attività lavorativa come manovale alle dipendenze della società Diana Costruzioni Generali P.A..

b) Eccesso di potere per mancanza di motivazione e carenza d’istruttoria, avendo le modalità di emissione del provvedimento impugnato precluso al ricorrente di partecipare al relativo iter procedimentale e di poter rappresentare le sue personali difese.

c) Violazione di legge, atteso che nella fattispecie in esame sussisterebbero tutte le condizioni ed i presupposti necessari per l’adozione di un provvedimento favorevole.

3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione ministeriale che ha eccepito l’improcedibilità del proposto gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, per omessa impugnativa di un ulteriore provvedimento di diniego adottato sull’istanza di revoca del decreto questorile di cui all’epigrafe, proposta dallo stesso ricorrente.
Motivi della decisione

1. Il Collegio, per ragioni di ordine processuale, ritiene di doversi pronunziare pregiudizialmente sull’opposta eccezione di rito.

2. L’eccezione trae fondamento dall’adozione da parte della Questura intimata di un provvedimento del 14.9.2007, successivo a quello oggetto della presente impugnativa, il quale non risulta impugnato né per la via dei motivi aggiunti, né mediante la proposizione di autonomo ricorso. Con tale provvedimento è stata decretata l’inammissibilità dell’istanza di revoca, del provvedimento della Questura di Roma di reiezione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nell’epigrafe indicato. presentata dal ricorrente.

3. Giova, a tale riguardo, osservare che il provvedimento del 14.9.2007 risulta essere stato adottato successivamente all’istanza di riesame proposta dal ricorrente a seguito del provvedimento impugnato con il presente gravame.

Tale ultima determinazione appare fondarsi sulla pregressa ed accertata espulsione del sig. N. disposta con relativo decreto di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera del 21.1.2002, e sulla base di un nuovo ingresso clandestino del suddetto sprovvisto della preventiva speciale autorizzazione del Ministero dell’interno di cui all’art. 13, comma 13 del decreto legislativo n. 286/1998.

Orbene, il provvedimento del 14.9.2007, costituendo autonoma e successiva determinazione dell’Amministrazione rispetto all’atto gravato, fa ritenere superate le sopravvenute disposizioni della Questura di Roma contenute nel decreto del 9.8.2004.

Si tratta, infatti, di un provvedimento che ha riprodotto l’iter logico e giuridico seguito dall’Amministrazione intimata e che ha confermato, di fatto, l’esito sfavorevole già formalizzato con il decreto di rigetto del 9.8.2004.

Da ciò si deve trarre la conclusione che l’odierno gravame si rivela improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ad eccezione della residua domanda risarcitoria.

Riguardo a tale ultimo profilo, il Collegio ne rileva l’infondatezza.

Difatti, il provvedimento della Questura di Roma avverso il quale è stato proposto il presente gravame risulta essere stato legittimamente adottato, in considerazione dei presupposti fattuali ivi espressamente indicati, rappresentati da un originario permesso di soggiorno rilasciato in data 11.9.2003 in favore del ricorrente all’esito del procedimento di emersione del lavoro irregolare, ex art. 33 della legge n. 189 del 2002, nel quale lo stesso ha dichiarato di aver fatto ingresso in Italia il 10.6.2002, e da intervenuti accertamenti fotodattiloscopici susseguenti alla sua istanza di rinnovo da cui è emerso che il ricorrente era stato già destinatario nell’anno 2002 di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera, con nuovo ingresso nel territorio italiano in data 10.6.2002 senza la prescritta autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 13, comma 13 del decreto legislativo n. 286/1998.

Con specifico riferimento al caso di specie, occorre osservare che la disciplina in materia di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato prevede espressamente agli artt. 13, comma 13 e 4, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998, che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno, che in caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera, e che non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti alla frontiera, gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso. Deve altresì rilevarsi che le disposizioni contenute nell’art. 33 della legge n. 189 del 2002, disciplinanti le ipotesi e le condizioni di emersione del lavoro irregolare di cui il ricorrente ha inteso avvalersi ai fini del rilascio in suo favore del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, prevedono espressamente (comma 7) la inapplicabilità di detta disciplina nei confronti dei cittadini extracomunitari che risultino destinatari di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbiano lasciato il territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 13 innanzi richiamato.

Ciò posto, ne consegue che il provvedimento impugnato, in quanto legittimamente adottato poiché conforme alla riferita disciplina normativa, altro non può che far ritenere insussistenti i presupposti giustificativi dell’istanza risarcitoria, rinvenibili, ai fini della risarcibilità dei danni prospettati dal ricorrente, per costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, nelle ipotesi di necessaria coesistenza di tre presupposti, rappresentati dall’elemento soggettivo della colpa, dall’effettivo pregiudizio o danno, nonché dal nesso causale tra atto illegittimo e danno patito, nel caso in esame, ictu oculi non riscontrabili.

Pertanto, alla stregua delle predette considerazioni il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile, ed in parte respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti in causa, stante la peculiarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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