Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14676 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova ha proposto ricorso avverso la sentenza 27 marzo 2009 del Tribunale di Genova che ha applicato a M.P. – per il reato previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2 (guida in stato di ebbrezza) commesso in (OMISSIS) – la pena concordata tra le parti.

Il ricorrente si duole che il giudice, con la pronunzia della sentenza, non abbia disposto la confisca del veicolo alla cui guida si trovava l’imputato malgrado ne sussistessero le condizioni essendo stato accertato un tasso alcolemico pari a 2,09 g/l. A nulla rileverebbe la circostanza che la condotta sia stata posta in essere prima dell’entrata in vigore della legge che ha previsto la confisca per la natura di misura di sicurezza della confisca.

Nel ricorso si censura inoltre la sentenza perchè il decidente, nell’applicazione della pena pecuniaria, ha indicato i decimali.

2) Com’è noto in base al nuovo testo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 (codice della strada) modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) risultano introdotti i seguenti periodi nell’art. 186, comma 2: "Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".

Come è agevole verificare dal tenore della norma si tratta di confisca obbligatoria: ciò risulta sia dalla terminologia utilizzata ("è sempre disposta") sia dal richiamo (oggi eliminato) all’art. 240 c.p., comma 2 che prevede, appunto, casi di confisca obbligatoria (in questo senso deve intendersi il richiamo all’art. 240: v. Cass., sez. 4, 11 febbraio 2009 n. 13831, Fumagalli, rv. 242479).

4) Per risolvere il problema posto con il ricorso – che riguarda un caso in cui la condotta è stata posta in essere prima dell’indicata modifica normativa quando non era prevista la confisca del veicolo nei casi indicati – occorre ricordare il contenuto delle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 della Corte costituzionale e 25 febbraio 2010 n. 23428, Caligo, delle sezioni unite di questa Corte.

La Corte costituzionale – investita del problema relativo alla possibilità di applicare retroattivamente (in base all’art. 200 c.p., comma 1) la confisca del veicolo nel caso in cui l’art. 186 nella nuova formulazione la consenta in considerazione della natura di misura di sicurezza della confisca – ha anzitutto ritenuto che non fosse risolvibile in via interpretativa il problema con l’affermazione della non retroattività della confisca. Ha poi richiamato la giurisprudenza della medesima Corte che aveva affermato come la confisca potesse assumere, in relazione alle varie ipotesi previste da diverse leggi, natura diversa (pena o misura di sicurezza) a seconda delle finalità perseguite (reazione al reato commesso o salvaguardia di esigenze attinenti alla pericolosità della persona). La Corte ha poi ritenuto che dovesse essere ritenuta la natura sanzionatoria della confisca del veicolo nel caso previsto dall’art. 186 C.d.S. e che, per evitare il rischio di applicazione retroattiva della norma, fosse sufficiente eliminare il richiamo all’art. 240 c.p. contenuto nell’art. 186.

In parte diverso è il percorso argomentativo delle sezioni unite che hanno invece ritenuto che il richiamo all’art. 240 c.p. non fosse significativo dell’attribuzione alla confisca della natura di misura di sicurezza bensì della volontà del legislatore di renderla obbligatoria (così si esprimono le sezioni unite: "Risulta allora chiaro che il richiamo all’art. 240 c.p., comma 2 operato dall’art. 186 C.d.S., comma 2 sia stato effettuato esclusivamente per affermare la natura obbligatoria della sanzione della confisca del veicolo da tale norma prevista e non per qualificare tale sanzione come una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico").

Hanno inoltre ritenuto, le sezioni unite, che malgrado la diversa formulazione (perchè manca il richiamo all’art. 240 allora contenuto nell’art. 186, comma 2) anche la sanzione prevista dall’art. 186, comma 7 (rifiuto di sottoporsi all’esame) abbia natura di sanzione penale accessoria obbligatoria.

Con la conseguenza del divieto di applicazione retroattiva della sanzione.

Assorbita nella decisione presa deve infine ritenersi l’eccezione proposta da M.P., con la memoria depositata il 24 febbraio 2011, secondo cui la confisca non potrebbe essere disposta in quanto l’autovettura è stata venduta successivamente alla consumazione del reato.

4) E’ dunque da ritenere corretta – anche se il problema non è stato specificamente affrontato – la decisione impugnata con il conseguente rigetto del ricorso.

E’ invece fondata la censura che si riferisce all’indicazione dei decimali nella pena pecuniaria applicata in palese violazione del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 51, comma 3 che prevede l’arrotondamento con l’eliminazione dei decimali.

Eliminazione che può peraltro essere disposta da questa Corte con rettifica operata ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rettifica l’importo della pena pecuniaria inflitta eliminando i decimali.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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