T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 07-04-2011, n. 3109 stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto n. 8414/2005 la sig.ra K.M. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Questore di Roma, in data 6.9.2005, con il quale è stata respinta la sua istanza di rinnovo di permesso di soggiorno studio ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 286/1998.

2. Riferisce di risiedere in Italia dal 1988, anno in cui ha ottenuto regolare permesso di soggiorno per poter frequentare un corso di lingua e cultura italiana, di averne ottenuto il rinnovo per motivi di studio per frequentare dapprima l’Accademia di Santa Cecilia e successivamente la Scuola popolare di musica di Testaccio.

Espone di aver chiesto dopo due anni di frequentazione di detta Scuola il rinnovo del permesso di soggiorno che le è stato negato con il provvedimento oggetto di impugnativa.

3. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 286/1998 e della circolare ministeriale n. 300/2002; violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, essendo stato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo adottato in carenza di qualsivoglia attività istruttoria, avendo peraltro erroneamente ritenuto che il corso della Scuola popolare di Testaccio non fosse pluriennale. Si duole, inoltre, dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento e del mancato preavviso di rigetto.

4. Si è costituita l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure dedotte.
Motivi della decisione

Con unico ed articolato motivo di ricorso la sig.ra M., cittadina giapponese, censura il provvedimento della Questura di Roma con il quale è stata respinta la sua istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di studio, presentata il 9.2.2005 presso il Commissariato di Polizia di Roma "Porta Maggiore".

La censura è priva di pregio.

Osserva il Collegio che il provvedimento di diniego si fonda sulla riscontrata assenza da parte dell’Amministrazione ministeriale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, già rilasciato in favore della ricorrente, dei presupposti normativi indicati dall’art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla circolare ministeriale n. 300 del 16.1.2002.

In particolare, detta circolare prevede che "il titolo di soggiorno per studio non può essere utilizzato, durante il periodo di validità, o rinnovato, alla sua scadenza, per la frequenza di un corso diverso, in sostituzione ovvero al termine di quello originario, e che il titolo rilasciato per motivi di studio non può avere durata superiore ad un anno in relazione alla frequenza di un corso per studi e formazione, fatta salva la possibilità di un suo rinnovo nel caso di corsi pluriennali".

Dagli atti di causa è dato rilevare che la sig.ra M., ha conseguito un primo permesso di soggiorno per motivi di studio con scadenza 15.1.1988, nonché successivi rinnovi del titolo abilitativi a permanere nel territorio dello Stato italiano per poter frequentare un corso presso l’Accademia di Santa Cecilia ed altro corso presso la suddetta Scuola di musica.

Risultano, infatti, depositati in atti due provvedimenti di rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciati in favore della ricorrente susseguentemente al permesso di soggiorno relativo al periodo 15.10.1987 – 15.01.1988: l’uno, relativo al periodo 8.7.2002 – 31.3.2003, per attività di studio presso l’Accademia di Santa Cecilia; l’altro, relativo al periodo 15.3.2004 – 31.12.2004 per attività di studio svolta presso la Scuola popolare di musica di Testaccio.

Orbene, il Collegio rileva che ai sensi della circolare ministeriale n. 300 del 2002 il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere concesso limitatamente alle ipotesi in cui il corso di studio sia pluriennale, ma non anche in quelle in cui il corso per il quale sia stato rilasciato il titolo abilitativo originario sia terminato e la susseguente istanza di rinnovo consegua all’esigenza di poter frequentare un ulteriore e differente corso, anche se avente durata pluriennale.

Difatti, la riferita pluriennalità del corso presso la Scuola di musica popolare non può, ad avviso del Collegio, in ragione della predetta disciplina normativa, costituire legittimo presupposto per il rilascio di un provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tale corso differente ed ulteriore rispetto a quello di lingua e cultura italiana per il quale la ricorrente aveva conseguito il permesso di soggiorno con scadenza 15.1.1988.

Pertanto, non avendo la sig.ra M., provveduto a richiedere, ex novo, il rilascio di un idoneo titolo abilitativo a permanere nel territorio dello Stato italiano, per lo svolgimento di un corso di studi diverso rispetto a quello per il quale aveva ottenuto l’originario titolo abilitativo, il disposto diniego sull’istanza di rinnovo, a prescindere dalla rappresentata pluriennalità del corso di musica presso la Scuola popolare di Testaccio, non può ritenersi affetto dal dedotto vizio di legittimità.

Con riferimento agli residui profili di censura, il Tribunale ne afferma l’infondatezza: quanto all’asserita violazione del principio del giusto procedimento si osserva che per costante insegnamento del giudice amministrativo dal quale il Collegio ritiene di non doversi discostare, secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento, ex art 7 della legge n. 241/1990, non è richiesta qualora il procedimento, come nel caso di specie, sia iniziato ad istanza di parte; quanto alla asserita violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 vale ricordare, anche il principio comune, secondo cui in ogni caso la violazione dell’art. 10 bis l. 7 agosto 1990 n. 241, non produce ex se l’illegittimità del provvedimento terminale, dovendo la disposizione sul c.d. preavviso di diniego essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies della citata l. n. 241 del 1990, secondo cui, laddove il ricorrente sollevi determinati vizi di natura formale, è imposto al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, quindi, di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento impugnato.

Pertanto, per le considerazione che precedono, il ricorso deve essere respinto

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio, stante la peculiarità della fattispecie i esame
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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