T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 07-04-2011, n. 3108 Trasporto pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio la Società ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto di seguito si espone.

La M.B. S.r.l. ha svolto negli anni 2000, 2001 e 2001 un servizio di trasporto pubblico sulla base di un provvedimento concessorio della Giunta Regionale della Campania. L’Azienda era sottoposta alla disciplina di cui alla legge Regionale della Campania n. 16 del 25.1.1983, rubricata "Interventi regionali in materia di servizi di trasporto pubblico locale per viaggiatori". Sulla base di tale legge, la Regione Campania era tenuta all’erogazione dei contributi di esercizio di cui all’art. 6 della legge 10.4.1981 n. 151 in favore delle aziende esercenti sevizi di trasporto pubblico locale. In particolare, l’erogazione dei predetti contributi doveva avvenire per trimestri anticipati sulla base delle percorrenze autorizzate nell’anno precedente rispetto a quello cui il contributo si riferiva e con successivo conguaglio.

Il conguaglio di cui all’art. 2, comma 2 della legge citata doveva aver luogo entro la data del 31 maggio dell’anno successivo rispetto a quello al quale il contributo si riferiva, secondo le modalità di cui all’articolo 10 della stessa legge. Per accedere a tali contributi l’azienda esercente il servizio di trasporto pubblico locale era tenuta a presentare relativa documentazione al Presidente della Giunta Regionale.

Malgrado la Società abbia regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa richiamata, la Regione non ha conteggiato e liquidato gli importi dovuti a titolo di conguaglio in relazione agli anni di esercizio 2000, 2001 e 2002.

Al riguardo, la ricorrente ha evidenziato che il servizio svolto è gravato da obblighi legati alla sua natura di servizio pubblico quali, a titolo esemplificativo, l’obbligo di rispettare i percorsi indicati, di mantenere gli standard qualitativi richiesti dall’Ente regionale, e di attenersi alle tariffe imposte, le quali ultime non state adeguate a decorrere dal 1999, creando in questo modo una situazione di estremo disagio economico per l’impresa costretta, anche per questo ed in assenza dei richiesti contributi, ad operare in perdita.

Sulla base di tali circostanze, a mezzo raccomandata A/R del 1° agosto 2006, la Società ha diffidato la Regione Campania – Assessorato Trasporti – Settore Fondo Nazionale Trasporti, al fine di ottenere le somme spettanti a titolo di conguaglio ai sensi della legge regionale n. 16/83.

Con nota prot. 2006 n. 0771210 del 21.9.2006, la Regione Campania – Giunta regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Fondo Nazionale Trasporti, ha rigettato la richiesta avanzata dalla Società precisando di aver operato gli ultimi conguagli ex lege regionale n. 16/83 per gli anni 19941999 e di non aver proceduto al calcolo dei conguagli medesimi per gli anni successivi non essendosi verificati i presupposti previsti dall’articolo 10 della legge menzionata.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dalla Regione Campania, la M.B. S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio avanzando le domande indicate in epigrafe.

Con ordinanza n. 1983 in data 11.1128.12 2010, il TAR ha disposto istruttoria.

L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio in data 8.2.2011 ed in data 14.2.2011 ha adempiuto alla citata ordinanza istruttoria.

All’udienza del 10.3.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, il Collegio rileva che nel costituirsi in giudizio la Regione Campania, oltre ad affermare l’infondatezza del ricorso, ha eccepito: – il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la causa ad oggetto diritti soggettivi patrimoniali; – l’incompetenza del TAR del Lazio in quanto il provvedimento impugnato, con il quale è stato negato il conguaglio richiesto dalla ricorrente per gli anni 2000 – 2002 è stato emesso dalla Regione Campania.

Con memoria depositata il 4.3.2011 la ricorrente ha replicato alle eccezioni e deduzioni della Regione Campania eccependo, a sua volta, la tarvidità della costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale.

Al riguardo, va osservato che il ricorso è stato notificato il 23.11.2006 e depositato il 12.12.2006; la prima udienza pubblica si è tenuta in data 11.11.2010; a seguito di ordinanza istruttoria assunta in occasione della udienza pubblica indicata, la Regione Campania si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 8.2.2011ed ha prodotto documenti il 14.2.2011.

Sul punto, il Collegio osserva che nel processo amministrativo, sia nella vigenza della disciplina contenuta nella legge n. 1034/1971 (in vigore al momento dell’instaurazione del giudizio) che ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. n. 104/2010 (vigente al momento della costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale), deve ritenersi che, attesa la natura ordinatoria del termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate, la costituzione tardiva dell’Amministrazione non incorre in alcuna decadenza, avendo la sola conseguenza di intervenire allo stato in cui il procedimento si trova. Nel caso in esame, l’Amministrazione intimata si è legittimamente costituita successivamente all’istruttoria disposta dal Collegio (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 12 luglio 2007, n. 131).

Ciò posto, il Collegio rileva che anche a prescindere dall’eccezione di difetto di giurisdizione, la stessa può essere, comunque, accertata d’ufficio (ex art. 9 c.p.a.). Nella fattispecie va affermata la giurisdizione del giudice ordinario senza ritenere applicabile l’art. 73, comma 3, c.p.a. (il quale stabilisce che "Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie") in quanto la parte ricorrente ha avuto modo di prospettare le proprie controdeduzioni per contestare l’eccezione di difetto di giurisdizione e, quindi, risultano soddisfatte le esigenze di contraddittorio sul punto, che la norma richiamata intende garantire, in quanto la controversia in esame ha ad oggetto la pretesa al pagamento, a titolo di conguaglio, dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico locale urbano ed extraurbano ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 151/1981, dalla legge regionale n. 16/1983 e dal Reg. CE 1191 del 26.6.1969, dovuti, in base al rapporto di concessione, in applicazione di parametri oggettivi (cfr. art. 10 l.reg. n. 16/1983) e senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenze n. 1055/2010 e n. 5951/2010.

Proprio in relazione a pretese del genere di quella azionata dalla Società ricorrente in applicazione della normativa adottata dalla Regione Campania e del Reg. CE n. 1191/1969, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15216/2006).

Con sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 4 luglio 2006 n. 15261, infatti, è stato affermato che i contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione sono qualificabili come corrispettivi, costituendo prestazioni incombenti sull’Amministrazione nei confronti dei concessionari di pubblici servizi di trasporto, che trovano la loro causa nel rapporto intercorrente tra l’Amministrazione concedente ed il concessionario, e sono destinati ad indennizzare quest’ultimo di particolari costi sostenuti per la gestione. Le controversie riguardanti la loro erogazione sono pertanto sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, non investendo in alcun modo atti amministrativi diretti al reperimento delle risorse o all’adozione della spesa, o comunque aventi effetti costitutivi sul rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. Infatti, una volta che la Giunta regionale abbia individuato le imprese concessionarie aventi diritto al contributo, a titolo di acconto o definitivo, e abbia determinato la misura dei contributi spettanti, in sede di concreta erogazione non residua alcuno spazio per una valutazione discrezionale del Presidente della Giunta Regionale, con la conseguenza che le relative controversie, ivi comprese quelle aventi ad oggetto il riconoscimento degl’interessi per il ritardo nel pagamento, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario. In sostanza, fatta salva l’ipotesi in cui la domanda giurisdizionale richiede un diretto sindacato sull’esercizio di poteri amministrativi, le controversie concernenti l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie vantate dai concessionari di pubblici servizi nei confronti della p.a., qualora qualificabili come corrispettivi, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, e ciò in quanto "in sede di erogazione del contributo" non residua in capo all’amministrazione alcun spazio di valutazione discrezionale

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio – disattesa ogni altra eccezione e deduzione – dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, appartenendo la questione dedotta in causa alla cognizione del giudice ordinario, presso il quale il processo potrà essere riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 co. 2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e della questione di giurisdizione trattata – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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