T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 07-04-2011, n. 3106 notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto di seguito si espone.

R.G. è titolare del certificato di idoneità alla accensione di fuochi artificiali ex art. 101 del regolamento di esecuzione al TULPS rilasciato nel 1968 e del certificato di idoneità al brillamento a fuoco di mine, rilasciato nel 1980. A seguito di una denuncia in stato di libertà del 26.1.2010, gli è stata contestata la responsabilità, insieme ad altri soggetti, dei reati di cui all’art. 678 c.p., agli artt. 9, 17, 47 e 55 del TULPS, e all’art. 24 della legge n. 110/75, per avere di fatto gestito, in assenza di qualsiasi autorizzazione o licenza, l’attività di fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti della IV e V categoria, in Guidonia Montecelio Via Toscanini snc, già oggetto di licenze ed autorizzazioni intestate ad altra persona e per avere illegalmente detenuto oltre cinquanta quintali di prodotti esplodenti della IV e V categoria, oltre ad un ingente quantitativo di materiale esplodente non classificato e privo della prevista etichettatura; il tutto con l’assenza del registro previsto dall’art. 585 del TULPS; la diversa destinazione ed uso dei locali deposito; la non corretta tenuta dei mezzi antincendio e l’inosservanza delle elementari norma di sicurezza dell’intera struttura.

Sulla base di tali circostanze, con decreto del 10.5.2010 Div. III Cat. 7A/2010, il Prefetto della Provincia di Roma ha disposto la revoca del certificato di idoneità all’accensione di fuochi artificiali e del certificato di idoneità al brillamento di mine con accensione a fuoco rilasciati al ricorrente.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento, l’interessato lo ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio.

L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 5197 del 23.12.2010 il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio, a conferma di quanto già evidenziato nella citata ordinanza n. 5197/2010, ritiene che il ricorso sia inammissibile per nullità della notificazione.

Infatti, il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, con il quale è stato impugnato il provvedimento emesso dal Prefetto di Roma in epigrafe indicato, è stato notificato presso la sede reale dell’intimata amministrazione, la quale non si è costituita nell’odierno giudizio neanche in occasione dell’udienza pubblica fissata per la discussione del merito della causa.

Pertanto, tale notificazione è affetta da nullità, ex art. 11 comma 3, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come novellato dalla legge n. 260 del 1958 e ribadito dall’art. 10, comma 3, della legge n. 103 del 1979 (norme da intendersi richiamate dall’art. 41 comma 3 c.p.a.), in quanto è avvenuta direttamente presso l’Amministrazione intimata in Roma, via IV Novembre 119/A e non presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale è chiamata "ex lege" a rappresentare e difendere le amministrazioni dello Stato.

La mancata costituzione in giudizio della parte intimata non permette neanche di sanare la nullità della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a..

Ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso occorre giungere, altresì, perché non risultano in atti circostanze che possano consentire di ritenere che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante (con conseguente rinnovazione della stessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 44 c.p.a.).

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della fattispecie trattata – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara inammissibile;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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