T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 07-04-2011, n. 3105 Libertà di circolazione e soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto di seguito si espone.

L’Amministrazione ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno al ricorrente a causa di una segnalazione Schengen proveniente dalla Germania e relativa al periodo 21.1.2003 – 19.1.2006 che in base all’art. 33, comma 7, lett. B, della legge n. 189/2002, come integrata dalla legge n. 222/02, a parere del ricorrente, non dovrebbe applicarsi ai rapporti di lavoro che occupano prestatori di opera extracomunitari che risultino segnalati.

Ritenendo erronea ed illegittima la determinazione assunta dal Ministero dell’Interno, l’interessato l’ha impugnata dinanzi al TAR del Lazio avanzando un articolato motivo di censura con il quale ha contestato i seguenti vizi: violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3, comma 1, l.n. 241/1990; eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di legge per l’adozione dell’impugnato provvedimento; violazione e falsa applicazione dell’art. 33, l.n. 189/2002, del D.L. n. 195/02, convertito in legge n. 222/02 e del D. Lgs.vo n. 286/98.

A parere del ricorrente, il provvedimento impugnato si fonda su un macroscopico errore nell’applicazione dell’art. 33, comma 7, lett. B, della legge n. 189/2002, come integrata dalla legge 222/02. Invero, la segnalazione Schengen sarebbe intervenuta in un momento successivo al termine previsto per la richiesta di sanatoria (11 novembre 2002: D.L. n. 195/2002) mentre i requisiti necessari avrebbero dovuto essere verificati alla data della presentazione della istanza.

Infatti, la Prefettura, stante l’assenza dei detti motivi ostativi, ha rilasciato regolare permesso di soggiorno al ricorrente con validità fino al 24.1.2005. Sarebbe, dunque, illegittima la revoca del permesso di soggiorno per una segnalazione intervenuta successivamente al rilascio di detto titolo. In ogni caso, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 286/98, la revoca non può essere effettuata qualora il motivo ostativo consista in irregolarità amministrative sanabili.

Il provvedimento andrebbe, comunque, considerato illegittimo anche a causa della generica citazione della segnalazione Schengen nel provvedimento di diniego e a causa dell’omessa motivazione per la quale è stata emessa.

Relativamente alle carenze motivazionali del provvedimento impugnato, il ricorrente ha evidenziato che la norma riportata nel decreto non è sufficiente ad integrare i doveri di motivazione che incombono sull’Amministrazione perché, di per sé, non consente all’interessato di avere contezza dell’iter logico giuridico seguito dall’autorità emanante.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 7018 in data 1° dicembre 2005 il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione proposta da parte ricorrente.

All’udienza del 10 marzo 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto per le ragioni di seguito indicate.

Con il provvedimento impugnato è stata rigettata l’istanza del ricorrente in data 24.1.2005 tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. SRM607104 (rilasciato a seguito di emersione dal lavoro irregolare) in quanto l’interessato è risultato segnalato dalle autorità di polizia tedesche quale persona inammissibile in territorio Schengen a far data dal 20.1.2003 e fino al 19.1.2006.

Il ricorrente ha contestato il provvedimento di diniego in quanto, a suo parere: – non sarebbe possibile revocare un permesso di soggiorno a causa di una segnalazione Schengen intervenuta successivamente al rilascio del permesso stesso; – il diniego sarebbe in contrasto con la normativa richiamata nel provvedimento impugnato (art. 33, comma 7, lett. B, l.n. 189/2002, come integrata dal d.l. n. 222/2002); – nel provvedimento sarebbe genericamente richiamata la segnalazione Schengen ma la determinazione assunta dall’Amministrazione risulterebbe carente sotto il profilo motivazionale, non essendo esplicitate le ragioni della segnalazione e, quindi, del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Al riguardo va considerato che il provvedimento impugnato appare congruamente motivato in quanto è stato dato atto delle risultanze dell’istruttoria, delle circostanze del caso concreto e della disciplina applicata alla fattispecie.

L’art. 33, comma 7, lett. B, l.n. 189/2002, come integrata dal d.l. n. 222/2002 (recante Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) prevede che le disposizioni contenute nel medesimo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d’opera extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Ma è evidente che tale disposizione attiene alla dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e, quindi, ai fini che interessano in questa sede, va letta unitamente a quanto stabilito dall”art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, che regola il rilascio, il rinnovo ed il diniego del permesso di soggiorno, ove si stabilisce, tra l’altro, che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (cfr. art. 5, comma 5).

In questo contesto, la segnalazione tra i soggetti che non possono fare ingresso in base alla consultazione dell’Autorità di Sicurezza di cui all’art. 17 comma 2 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen costituisce un fattore inibitorio del rilascio del visto di ingresso e la rimozione della stesso costituisce un presupposto in mancanza del quale il visto non può essere rilasciato e, dunque, è legittimamente negato (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 dicembre 2009, n. 12799). Proprio in ragione dell’effetto preclusivo automatico della segnalazione de qua in relazione al rilascio del visto d’ingresso, con esclusione di ogni discrezionalità in capo alla competente Amministrazione (cfr., tra le altre, TAR Lazio – Roma n. 7996/08; n. 552/08; n. 9953/04), dimostra che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato.

Peraltro, in materia di segnalazioni effettuate tramite la banca dati europea S.I.S., nel quadro dell’accordo di Schengen, risulta onere del diretto interessato la produzione, quanto meno, di un principio di prova in ordine ad eventuali erroneità o non rispondenza alla vigente normativa della segnalazione stessa, la cui mera sussistenza è, viceversa, per l’Amministrazione giusta causa di diniego, sia in materia di regolarizzazione ex lege n. 222 del 2002 che di rinnovo del permesso di soggiorno (Consiglio Stato, sez. VI, 06 aprile 2009, n. 2121).

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della fattispecie e delle questioni trattate – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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