Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14648 Detenzione abusiva e omessa denuncia Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno applicava a N.G., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di mesi cinque mesi e dieci giorni di reclusione in ordine ai reati di cui all’art. 697 c.p.; L. n. 895 del 1967, artt. 2, 5 e 7; L. n. 110 del 1975, art. 20; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 38 e 221 (T.U.L.P.S.), unificati ai sensi dell’art. 81 c.p.;

fatti accertati il (OMISSIS).

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, che denunzia l’illegalità del trattamento sanzionatorio dal momento che la pena inflitta non contemplava la multa, pure prevista per il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2, 5 e 7, posto a base del calcolo.

3. Ha prodotto memoria l’imputato che evidenzia la assoluta carenza d’indagini sugli aspetti escludenti la sua responsabilità, che afferma tempestivamente segnalati al Pubblico ministero procedente.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

Effettivamente per il delitto ritenuto più grave, posto a base del calcolo della pena ai sensi dell’art. 81 c.p., è comminata sia la reclusione sia la multa; ma la multa non risulta irrogata.

La pena non è dunque conforme ai parametri legali.

2. La sentenza impugnata deve per conseguenza essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Giudice dell’udienza preliminare per l’ulteriore corso.

3. L’annullamento, avente natura restitutoria, assorbe le doglianze dell’imputato, giacchè nel nuovo giudizio spetterà a lui formulare le richieste più consone alla linea difensiva che intenderà prescegliere.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ascoli Piceno per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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