T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 07-04-2011, n. 3121 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

i provvedimenti impugnati attengono alla procedura di selezione per la progressione orizzontale economica relativamente all’anno 2010, riservata al solo personale interno, all’interno della medesima categoria da D3 a D4 ai sensi dell’articolo 5 del C.C.N.L. del 31.3.1999;

Considerato che, per principio giurisprudenziale nella materia, che può ritenersi oramai consolidato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a "concorsi" per soli interni, comportanti il passaggio da una qualifica all’altra, ma nell’ambito della medesima area funzionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8920);

Considerato che, pertanto, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui la selezione interna è volta al passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area funzionale come individuata dalla contrattazione collettiva; ciò in quanto il passaggio dalla posizione economica D3 alla posizione economica D4 determina una progressione di tipo orizzontale, per la quale è da ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, e non una progressione di tipo verticale, vale a dire dall’una all’altra area funzionale, per la quale, secondo la giurisprudenza da ultimo consolidatasi, sarebbe sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, facendo salvi, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Compensa tra le parti le spese di giudizio e dichiara irripetibile il contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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