T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 07-04-2011, n. 3115 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le censure contenute nel ricorso in esame attengono a questioni carattere retributivo (annullamento dell’assegno aggiuntivo ex DPR n. 382 del 1980) di un (ex) dipendente di un ente pubblico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

– che tali controversie non attengono ai rapporti di lavoro di personale in regime di pubblico impiego per le quali è riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) del CPA e dell’art. 3, comma 1, del D.lgs n. 165 del 2001;

– che la giurisdizione, ai sensi dell’art. 63 del citato D.lgs n. 165 del 2001, deve essere riconosciuta in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, al quale, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 104/2010, va riproposto il presente giudizio;

– che, nelle more, è tuttavia opportuno sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.lgs n. 104 del 2010, nella parte eccedente il quinto del trattamento economico corrisposto mensilmente all’interessato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario al quale potrà essere riproposta la controversia in esame, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 104 del 2010.

Sospende, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.lgs n. 104 del 2010, l’esecuzione del provvedimento impugnato nella parte eccedente il quinto del trattamento economico corrisposto mensilmente all’interessato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *