Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14589 Provvedimenti di polizia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ocato Amati Andrea, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale della Spezia, sezione di Sarzana, ha condannato F.S.S.B. alla pena di Euro 100,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 650 c.p., commesso il (OMISSIS) non ottemperando all’invito a presentarsi al fine di verificare la sua posizione sul territorio nazionale, notificatagli il 3 dicembre da personale della Polizia municipale di Sarzana.

2. L’imputato ricorre a mezzo del difensore, avvocato Amati Andrea, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata per violazioni della legge processuale in quanto:

2.1. il 3 dicembre, all’atto del suo controllo, il F.S. S.B. aveva nominato difensore di fiducia l’avvocato Francesco Rinaldi del foro di Massa, ma il Pubblico ministero, trascurando tale circostanza, aveva effettuato tutte le notifiche al difensore di ufficio erroneamente nominatogli;

2.2. la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata all’imputato a mezzo di servizio postale ed era stata spedita ad indirizzo diverso da quello indicato, essendosi omessa sia l’indicazione della "località (OMISSIS)", sia il codice di avviamento postale specifico.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso, con il quale si denunzia esclusivamente violazione della legge processuale per l’omesso avviso all’avvocato di fiducia ritualmente nominato dall’imputato, sarebbe da ritenere fondato, ma preliminare e assorbente è la constatazione, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., dell’insussistenza del fatto reato contestato.

2. Dai documenti processuali, che il ricorrente ha anche diligentemente allegato al ricorso, emerge che il 3 dicembre 2007, all’atto della sua identificazione presso il Comando della Polizia municipale di Sarzana, il F., prendendo atto di essere "indagato per il reato di cui al D.L. n. 286 del 1998, art. 6 (recte, D.Lgs.)", commesso lo stesso giorno, aveva declinato le proprie generalità esibendo patente di guida, e aveva nominato quale suo difensore di fiducia l’avvocato Francesco Rinaldi.

L’invito impartito nella stessa occasione di presentarsi il giorno successivo "al fine di procedere alla verifica della sua posizione sul territorio nazionale", aveva dunque ad oggetto la presentazione di documenti comprovanti altresì la regolarità del soggiorno sul territorio nazionale ed è di tutta evidenza che la contestazione della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. in relazione alla inottemperanza a detto invito rappresenta mero sviluppo "correttivo" dell’avvertimento riferito al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, chiaramente errato in epoca nella quale detta norma puniva l’omessa esibizione di documento d’identità "ovvero" di documento di soggiorno e in situazione nella quale lo straniero aveva regolarmente esibito un documento d’identità. 3. Ciò posto, occorre anzitutto rilevare che l’invito a presentarsi impartito dalla Polizia municipale il 3.12.2007, individuato nel capo d’imputazione, non può essere fatto rientrare nella categoria dei provvedimenti legalmente dati per ragioni "d’ordine pubblico", o di sicurezza pubblica, genericamente legate al controllo dell’immigrazione legale.

Quantomeno all’epoca dei fatti, ovverosia nel (OMISSIS) (prescindendosi così da ogni considerazione sul significato delle innovazioni portate al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, dal D.L. n. 92 del 2008 come modificato dalla L. n. 125 del 2008), la polizia urbana non aveva certamente autonoma e generale competenza in materia d’ordine pubblico (tale dovendosi intendere la materia di competenza statale attinente "alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico", inteso quale "complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale", cfr. ex plurimis, C. cost. sentenza n. 129 del 2009 e – in rapporto a fattispecie nelle quali veniva specificamente in rilievo il concetto di "sicurezza urbana" – sentenze n. 274 e n. 226 del 2010, n. 196 del 2009).

La L. 7 marzo 1986, n. 65 (Legge Quadro sull’ordinamento della polizia municipale), fissando i principi fondamentali in tema di polizia municipale, stabiliva espressamente che gli addetti alla polizia municipale "collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato" (art. 3), precisando tuttavia che si trattava di funzioni "ausiliare" (art. 5) la cui investitura poteva conseguire solo a "previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità" (art. 3). Nè competenza accessoria in materia di ordine pubblico o di pubblica sicurezza la Polizia municipale poteva ripetere dalle attribuzioni riconosciute al Sindaco, ai sensi del vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54 (TUEL).

E prima del 2008 nessuna norma statale poteva essere interpretata nel senso di riconoscere una qualche competenza generale, diretta o accessoria, alla polizia locale, tale da legittimare i suoi rappresentanti ad emanare intimazioni per ragioni asseritamente di "ordine pubblico", legate al controllo o alla repressione dell’immigrazione illegale.

4. Nè a risultati diversi, dal punto di vista penale, può pervenirsi intendendo l’intimazione giustificata, in realtà, dalla necessità di procedere ad accertamenti finalizzati all’eventuale instaurazione di una specifica procedura espulsiva.

L’obbligo per lo straniero di rispettare le norme interne in materia di ingresso e di soggiorno discende direttamente dalle regole fissate dal T.U. immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), che compiutamente regola altresì, da un lato l’iter procedurale che, partendo dall’accertamento della violazione di dette disposizioni, si conclude con la sottoposizione dello straniero ai provvedimenti espulsivi;

dall’altro le fattispecie di inottemperanza penalmente rilevanti.

Nell’ambito di tale sistema non vi è spazio dunque per provvedimenti atipici costitutivi di obblighi particolari, produttivi di conseguenze sanzionatorie ulteriori rispetto a quelle già previste dalla sequenza legale (nello stesso senso, cfr. Sez. 1, n. 19154 del 01/04/2009, Szucz).

5. In conclusione, l’"invito a presentarsi" cui si riferisce il capo d’imputazione non poteva in alcun caso considerarsi istitutivo di un obbligo sanzionabile a mente dell’art. 650 c.p..

La sentenza impugnata deve per conseguenza essere annullata senza rinvio perchè il fatto-reato contestato non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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