T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 07-04-2011, n. 3111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso non risulta fondato in quanto le motivazioni che hanno portato all’adozione del provvedimento di autotutela (con cui è stato annullato il silenzio assenso formatosi sull’istanza che chiedeva la protrazione dell’orario di chiusura del locale sito nella zona di San Lorenzo, dalle ore 2.00 alle 4.00 di notte) risultano congruenti e, comunque, finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico tutelato dalla amministrazione resistente;

– che il ricorso va, quindi, respinto e le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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