Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-04-2010) 01-07-2010, n. 24815

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con provvedimento de plano del 20/8/09 il Gip del Tribunale di Genova, giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile (perchè non prevista nell’ordinamento) l’opposizione proposta da C. G. avverso l’ordinanza 8/7/09 con cui lo stesso Giudice rigettava la domanda della C. intesa alla restituzione di alcuni beni sequestrati in procedimento definito contro terzi e ciò sia per non esservi prova della sua proprietà dei beni in questione (non identificabili sulla base del titolo dotale della madre da lei fatto valere) sia perchè era decorso il termine decennale di prescrizione del diritto alla restituzione (trattandosi di beni sequestrati nel (OMISSIS)).

Ricorreva per cassazione la difesa della C., deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione: l’opposizione proposta era espressamente prevista dalla legge come normale mezzo di impugnazione in tema di restituzione di beni sequestrati ex art. 667 c.p.p., comma 4.

Concludeva per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. condivideva le ragioni della ricorrente e chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Nelle more perveniva "dichiarazione" del detenuto P. E., marito della C., in adesione alle ragioni della ricorrente.

Il ricorso è fondato. Invero il giudice dell’esecuzione si è pronunciato su domanda in tema di restituzione di cose sequestrate e confiscate (ex art. 676 c.p.p.), dovendo pertanto procedere a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4 (senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato).

Contro l’ordinanza (anche se in concreto pronunciata nel contraddittorio delle parti) è espressamente previsto il rimedio dell’opposizione davanti allo stesso giudice, che provvede a norma dell’art. 666 c.p.p. (nelle ordinarie forme camerali).

Illegittimamente, dunque, è stata dichiarata inammissibile l’opposizione, non potendosi sottrarre alla parte il diritto ad un riesame nel merito implicito nel rimedio previsto (v. Cass., sez. 5, sent. n. 37134 del 26/5/09, dep. 23/9/09, rv. 245130, Banca Nuova Spa e altri). L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti trasmessi per il corso ulteriore al giudice procedente.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Genova per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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