T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 07-04-2011, n. 3094 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, vedova del Maresciallo dell’Arma dei carabinieri L.M., lamenta che al coniuge, ancorché titolare di invalidità riconosciuta dipendente da causa di servizio, ascritta alla categoria di menomazione 6^ della tabella A, d. ltg. 20.05.1917, n. 876, e ss. mm., giusta verbale del CMO di Roma in data 25.7.1989, non è stato riconosciuto il godimento dei benefici di cui agli artt. 117 e 120, r.d. n. 3458/1928 e legge n. 539/1950, consistenti nell’anticipo della maturazione del diritto agli aumenti periodici dello stipendio, in quanto non richiesti in costanza di servizio.

Deduce, sul punto, la erronea applicazione degli artt. 117 e 120, r.d. n. 3458/1928 e della legge n. 539/1950, degli artt. 3 e 95 della Costituzione, eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta contraddittorietà, illogicità.

Sostiene la ricorrente l’illegittimità del diniego opposto come basato sulla direttiva Segredifesa n. prot. 6084/142/97 del 16.06.1997, in quanto le norme di cui è lamentata la violazione stabiliscono che il beneficio economico ivi previsto sia attribuito a coloro che si trovano nello status di affetti da infermità dipendete da causa di servizio, a nulla rilevando, pertanto, ai predetti fini, la circostanza che il soggetto, come individuato dalla legge, sia o meno in servizio al momento della relativa domanda.

Chiede, pertanto, in accoglimento degli esposti mezzi di censura, che venga dichiarato il diritto all’applicazione dei benefici economici di cui agli artt. 117 e 120, r.d. n. 3458/1928 e legge n. 539/1950 anche in favore del personale militare in congedo, con condanna, per l’effetto, delle intimate Amministrazioni, per quanto di competenza, al pagamento delle differenze al predetto titolo dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, senza, peraltro, spiegare memoria o scritti difensivi.

Si è costituito, altresì, l’intimato Inpdap, per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza della pretesa introdotta.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

1. Deve essere anzitutto esaminata l’eccezione sollevata dal resistente Inpdap sul difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ente previdenziale.

Osserva il Collegio che, con il giudizio in esame, è introdotta azione di accertamento di diritti patrimoniali con domanda di condanna al pagamento delle differenze dovute, non solo in ordine al trattamento retributivo, ma con ogni effetto sul trattamento previdenziale e di quiescenza, che, come noto, viene calcolato in base all’art. 3, d.P.R. 1032/1973, sulla base delle ultime retribuzioni percepite e assoggettate a contribuzione all’atto della cessazione dal servizio.

Pertanto con il ricorso, formalmente proposto nei confronti sia dei Ministeri della Difesa e del Tesoro sia dell’Inpdap, correttamente sono individuati quali soggetti legittimati passivi sia le Amministrazioni statali sia l’Ente previdenziale, in quanto tali soggetti, nel caso di positivo riconoscimento delle avanzate pretese, sarebbero, sia pure ognuno per la propria parte di competenza, tenuti alla corresponsione delle differenze maturate sui trattamenti già percepiti a diverso titolo (stipendiale, pensionistico e indennità di buonuscita).

Non può, pertanto, essere accolta l’eccezione spiegata dalla difesa dell’Inpdap, in quanto, in linea con la vicenda sostanziale, in parte qua, dedotta in lite, "l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’Inpdap" (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329; 6 settembre 2010, n. 6465).

2. Sempre in via preliminare, il Collegio dà atto che la parte ricorrente non si è opposta al deposito tardivamente effettuato da parte del Ministero della Difesa; pertanto, ritiene il Collegio, in via del tutto eccezionale, di accogliere la domanda avanzata, sul punto, dalla difesa erariale, ai sensi dell’art. 54, c.p.a..

3. Con il gravame in esame la parte ricorrente introduce azione di accertamento in ordine al diritto ai benefici di cui agli artt. 117 e 120 del r. d. 31.12.1928, n. 3458, lamentando, in sostanza, che illegittimamente l’intimata Amministrazione della Difesa avrebbe ristretto l’ambito di applicazione della normativa de qua, giusta direttiva n. 6084/142/97 del 16.06.1997, al solo personale militare che al momento della relativa domanda fosse ancora in servizio, con esclusione, dunque, di quello in congedo, quale il coniuge della ricorrente, creando illogiche situazioni di disparità di trattamento legate ai tempi di presentazione dell’istanza.

Reclama, pertanto, l’accertamento del diritto ai benefici de quibus in ragione della sussistenza dell’unico requisito richiesto dalla pertinente normativa, e cioè, il riconoscimento di una malattia o infermità dipendente da causa di servizio.

Il ricorso non può essere accolto.

Gli artt. 117 e 120 del r. d. 3458/28, di cui è invocata l’applicazione, hanno introdotto la concessione dell’abbreviazione di due, o di un anno, dell’anzianità di servizio, agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore dei mutilati o invalidi di guerra, in relazione ad infermità ascritte alle differenti categorie di cui alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero di cui agli artt. 100 e 101 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Con legge 15 luglio 1950, n. 539, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Agli effetti della legge 539/50 si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Quanto all’oggetto dell’equiparazione di cui all’art. 1, legge in esame, è fuor di dubbio che riguardi anche tutte le pregresse norme, purché vigenti, tra cui dunque anche quelle di cui al R.D. 3458/1928.

Peraltro, il beneficio dell’aumento convenzionale dell’anzianità, di cui si controverte, spetta solo a coloro per i quali il riconoscimento dell’infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che detta infermità sia stata contratta in servizio.

Pure dovendosi dare atto di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui il diritto all’anticipazione delle progressioni stipendiali sorge dal momento in cui si è verificata la condizione giuridica prevista dalla legge – id est, avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l’ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate – senza che rilevi, al riguardo, la costanza in servizio o meno del dipendente, dovendo essere ricondotta la realizzazione della fattispecie all’unico presupposto giuridico richiesto, (cfr. Tar Lazio, Sez. I bis, n. 2560/2003; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1399 del 2009) il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo più rigoroso, in quanto più aderente all’espresso dettato di legge e ai principi regolanti la materia (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 8 giugno 2010, n. 3591).

La consolidata giurisprudenza ritiene che l’esercizio di poteri tecnicodiscrezionali nell’attività di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio qualifica la relativa attività di accertamento costitutivo, mentre l’inerenza di tali poteri all’interesse pubblico alla corretta spendita del pubblico denaro e alla legittimità dell’organizzazione amministrativa oltre che al buon andamento dell’attività amministrativa depongono verso la qualificazione della posizione giuridica soggettiva del dipendente di interesse legittimo nei confronti dell’accertamento dell’effettiva esistenza dello stato morboso, della sua capacità invalidante e del nesso eziologico fra la malattia e la prestazione. (cfr. Cons. di Stato, VI Sez. n. 2644 del 2002).

Tanto precisato, il momento discriminante, in relazione al quale va verificata la costanza del rapporto, è quello del riconoscimento della dipendenza e della sua ascrizione a tabella, trattandosi di attività che qualifica costitutivamente in senso giuridico una realtà prima solamente fattuale.

Alla stregua di quanto ora rilevato, una corretta interpretazione dell’ art. 117 r.d. n. 3458/1928 induce a ritenere che l’infermità deve essere effettivamente ascritta a tabella in costanza di servizio, non essendo sufficiente la mera teorica ascrivibilità della stessa: quindi i pareri degli organi consultivi che ascrivono le infermità dipendenti ad una delle categorie normativamente previste in tab. A devono intervenire prima del collocamento in congedo.

Né rileva, al riguardo, il dato testuale di cui all’art. 117, r.d. 3458/1928, che contempla nell’ambito dei beneficiari dell’abbreviazione temporale agli effetti della determinazione stipendiale tanto gli ufficiali in servizio permanente quanto quelli delle categorie in congedo, atteso che, dalla lettura congiunta dei successivi artt. 119 (per gli ufficiali) e 120 (per i sottufficiali) si evince che il riconoscimento della dipendenza a favore del personale in posizione di congedo – ausiliaria, riserva etc. – permette l’attribuzione del beneficio unicamente al momento del richiamo in servizio attivo con assegni.

Le considerazioni dianzi espresse impongono, pertanto, il rigetto del ricorso.

Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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