Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-04-2010) 01-07-2010, n. 24814

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza 29/10/09 il Tribunale di Milano convalidava l’arresto di S.H. effettuato dai CC il (OMISSIS) nella ritenuta flagranza del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter.

Ricorreva per cassazione la S., rivendicando la circostanza che già in data (OMISSIS) ella, unitamente al proprio datore di lavoro, aveva presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare in applicazione della L. n. 102 del 2009, di cd. sanatoria per le badanti e lavorataci domestiche; il fatto era stato rappresentato ai CC e poi anche documentato al giudice procedente, il quale, ciononostante, aveva convalidato l’arresto, pur non adottando nei suoi confronti misure cautelari e sospendendo il procedimento, rinviato ad altra data. La ricorrente riteneva invece che l’arresto fosse illegittimo in pendenza del procedimento di sanatoria e tale fosse di conseguenza anche la sua convalida. Ne chiedeva l’annullamento (previa nomina di un difensore di ufficio per la fase di legittimità).

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni della ricorrente, chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Il ricorso è fondato. Come correttamente rilevato anche dal PG presso questa Corte, la sospensione del procedimento penale previsto dalla speciale normativa fino alla definizione della procedura amministrativa di emersione dal lavoro irregolare per determinate categorie di lavoratori stranieri implica l’automatica sospensione del procedimento penale per determinati reati fino alla definizione della procedura. Tra gli atti in questione è certamente la convalida dell’arresto (trattandosi di misura precautelare comunque finalizzata al seguito del procedimento), una volta che, come nel caso, risultava l’avviamento della pratica in questione, segnalato ai CC procedenti e documentato al giudice. L’ordinanza di convalida, illegittima, va pertanto annullata senza rinvio.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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