T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-04-2011, n. 3117 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 20 dicembre 2010 e depositato il successivo 21 dicembre la R.- A.P.I.L. s.p.a. ha impugnato, tra l’altro, il provvedimento di esclusione, comunicatole con nota del 15 dicembre 2010 n. 42188/10 a firma del Presidente della Commissione di gara, irrogato dalla Commissione di gara a procedura aperta, bandita per l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di personale di ruolo amministrativo appartenente alla categoria B e sanitario infermieristico appartenente alla categoria D del CCNL

Espone, in fatto, di aver presentato domanda per partecipare alla predetta gara e di aver effettuato le dichiarazioni richieste dall’allegato A della lex specialis di gara. Con nota del 15 dicembre 2010 n. 42188/10 a firma del Presidente della Commissione di gara, è stata esclusa dalla gara sull’assunto che "avendo cassato dalla dichiarazione amministrativa il punto 1 M ter la ditta ha di fatto omesso la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesta dal Capitolato Speciale di gara".

2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendone l’illegittimità perché, per come era formulata la dichiarazione prestampata, se non avesse barrato la dichiarazione in parte qua avrebbe di fatto affermato di essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 cod.pen., cosa che invece non è.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitària Roma B, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

5. Con ordinanza n. 103 del 13 gennaio 2011 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

6. All’udienza del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Come esposto in narrativa, la ricorrente è stata esclusa dalla gara bandita dalla AS.L. RM B per l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di personale di ruolo amministrativo appartenente alla categoria B e sanitario infermieristico appartenente alla categoria D del CCNL.

L’esclusione è stata disposta sull’assunto che "avendo cassato dalla dichiarazione amministrativa il punto 1 M ter la ditta ha di fatto omesso la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesta dal Capitolato Speciale di gara".

Il Collegio ritiene di poter ribadire le conclusioni alle quali era già pervenuto in sede cautelare, concludendo di conseguenza per la fondatezza del ricorso.

Ed invero, la formulazione, in positivo, della lett. m ter ("… pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 cod. pen."), nel testo letterale predisposto dalla stazione appaltante, ha ragionevolmente indotto la ricorrente a barrare tale lettera, atteso che, diversamente, avrebbe attestato di essere stata vittima dei reati ex artt. 317 e 629 cod. pen.. Nel barrare la lett. m ter essa non ha attestato di "non aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria", così come indicato in detta lettera, ma che nei suoi riguardi non si era verificato il presupposto (id est, essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 cod. pen.), che fa insorgere l’obbligo di denuncia, oggetto di successiva dichiarazione in positivo alla stazione appaltante.

La ricorrente, che afferma di non essere stata vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 cod. pen., ove non avesse barrato la lett. m ter, avrebbe dunque reso falsa dichiarazione.

Aggiungasi, ed il rilievo appare assorbente di ogni altra considerazione, che in ogni caso la non lineare formulazione del modulo di dichiarazione prestampato avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a chiedere alla concorrente chiarimenti prima di escluderla dalla gara, atteso che nella specie non si trattava di chiedere l’esibizione di un documento mancante, con violazione della par condicio dei partecipanti alla gara, ma solo chiarimenti su un documento presentato nei termini e il cui contenuto poteva dar luogo ad incertezze di carattere interpretativo per la palese ambiguità e contraddittorietà del testo predisposto dalla stazione appaltante.

2. Il ricorso deve dunque essere accolto ma la peculiarità della questione giustifica l’integrale compensazione fra le parti costituite delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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