Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 640/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 508/2009, proposto da Venetian Unipersonale S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Bernardi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Torri di Quartesolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Meneguzzo con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Giacomini in Venezia – Mestre, Galleria Teatro Vecchio 15;

e nei confronti di

L’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento:

del provvedimento prot. n. 22350/26638 del 04.12.2008, notificato alla ricorrente in data 09.12.2008, con il quale il Responsabile dell’Area 3 del Comune di Torri di Quartesolo ha comunicato “che la dichiarazione di inizio attività presentata in data 13.10.2008, prot. n. 22350 dal legale rappresentante di parte ricorrente per l’attività di somministrazione alimenti e bevande da svolgersi congiuntamente all’attività prevalente di intrattenimento e svago, nei locali siti in via Brescia n. 2, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. c) della L.R. 21.09.2007 n. 29 non può essere favorevolmente accolta;

del parere della Questura di Vicenza – Ufficio Licenze datato 12.11.2008 e acquisito al protocollo comunale n. 25228 del 17.11.2008, il quale è citato dal Comune nel provvedimento prot. n. 22350/26638 del 04.12.2008 ed è stato reso disponibile dal Comune solo in data 29 gennaio 2009 a seguito di istanza di accesso agli atti;

del parere della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato prot. n. 18758 del 30.10.2008 e acquisito al protocollo comunale n. 24619 del 10.11.2008, il quale è citato dal Comune nel provvedimento prot. n. 22350/26638 del 4 dicembre 2008 ed è stato reso disponibile dal Comune solo in data 29.01.2009 a seguito di istanza di accesso agli atti;

la comunicazione comunale prot. n. 22350/24295 del 05.11.2008 di sospensione del procedimento per l’acquisizione dei suddetti pareri della Questura e dell’Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il ricorso, notificato il 9 febbraio 2009 e depositato presso la Segreteria il 16 febbraio 2009, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e del Ministero dell’Interno;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 25 febbraio 2009 (relatore il Primo referendario Stefano Mielli), l’avv. Bernardi per la parte ricorrente, l’avv. Meneguzzo per il Comune e l’avv. dello Stato Greco per la P.A.;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

FATTO E DIRITTO

La Società ricorrente ha ottenuto dalla Questura di Vicenza un’autorizzazione per l’apertura di un esercizio, nel territorio del Comune di Torri Quartesolo, per la raccolta delle scommesse relative ai giochi pubblici ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248.

Successivamente ha presentato al Comune una denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c), della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, per l’apertura, all’interno del locale, di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, avendo intenzione, nell’ambito dell’attività di raccolta delle scommesse che occupa una superficie di 290 mq, di adibire una superficie di 30 mq ad angolo bar a beneficio dei clienti della sala scommesse.

Il Comune, dopo aver in un primo tempo sospeso il decorso dei termini al fine di consultare, su propria iniziativa, la Questura e l’Amministrazione dei Monopoli di Stato, ha infine opposto un diniego.

Il diniego è motivato con riferimento alla non assimilabilità dell’attività di raccolta scommesse di giochi pubblici alle attività di intrattenimento e svago, desumendola dalla diversità delle autorizzazioni di polizia prescritte (rispettivamente, l’art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per le sale scommesse, e l’art. 88 per i locali di intrattenimento e svago, nonché le sale gioco).

Il provvedimento in epigrafe, congiuntamente ai pareri espressi dalla Questura e dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato, e al provvedimento di sospensione del decorso dei termini per la denuncia di inizio attività, sono impugnati per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. c), della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, dell’art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 41 della Costituzione;

II) violazione degli artt. 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di motivazione e di istruttoria;

III) violazione degli artt. 1, comma 2, e 19 comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29;

IV) violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

V) violazione, sotto altro profilo, dell’art. 19 comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del principio di tipicità, e perplessità dell’azione amministrativa.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Torri di Quartesolo e l’Amministrazione dell’Interno concludendo per la reiezione delle censure proposte.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le assorbenti censure di difetto di motivazione e violazione dell’art. 9, comma 1, lett. c), della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, di cui al primo e secondo motivo.

L’autorizzazione all’apertura di esercizi di somministrazione di alimenti bevande in taluni casi è sottratta alla programmazione comunale.

Uno di questi è disciplinato dall’art. 9, comma 1, lett. c), della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, il quale dispone che sono soggette a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, le attività svolte “negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, sempreché la superficie utilizzata per l’intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia”.

Si tratta di una deroga giustificata dalla circostanza che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in tali fattispecie non è svolta in modo indifferenziato in favore della generalità della popolazione, ma a beneficio dei fruitori dell’attività di intrattenimento e svago.

La Società ricorrente esercita in via principale l’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, che al comma 1 del medesimo articolo, qualifica come punti vendita “le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonché gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4”.

L’art. 9, comma 1, lett. c), della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, contiene un’ampia definizione delle attività di intrattenimento e svago, menziona espressamente alcune tipologie in cui si esplica (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari) ma attribuisce carattere esemplificativo e non tassativo all’elencazione, come è reso palese dall’espressione di chiusura utilizzata, secondo cui possono usufruire della deroga oltre alle attività espressamente menzionate, anche gli esercizi a queste similari.

Orbene, il Collegio ritiene non condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Comune in quanto la norma regionale, sotto il profilo testuale e sistematico, non è ostativa all’assimilabilità dell’attività svolta dalla Società ricorrente a quella di una sala giochi e detta assimilibilità non è preclusa dalla circostanza che sono previste diverse autorizzazioni di polizia, stante l’autonomia tra le autorizzazioni di pubblica sicurezza e la disciplina commerciale.

Pertanto, il diniego opposto dal Comune è illegittimo perché un’attività come quella svolta dalla Società ricorrente, che non si esaurisce nella mera accettazione delle giocate, ai fini commerciali ed avendone i requisiti di superficie, può beneficiare del regime derogatorio di cui all’art. 9, comma 1, lett. c), della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, per aprire al proprio interno un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande a beneficio dei clienti dell’attività avente carattere principale.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 22350/26638 del 04.12.2008 del Comune di Torri di Quartesolo, mentre deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, data la loro valenza meramente endoprocedimentale, in relazione all’impugnazione dei pareri resi dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato e della Questura, nonché del provvedimento con il quale il Comune aveva sospeso il decorso dei termini della denuncia di inizio di attività al fine di acquisire i predetti pareri.

La domanda di risarcimento, in assenza di qualsiasi allegazione, deve essere respinta.

Stante la novità delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 22350/26638 del 04.12.2008 del Comune di Torri di Quartesolo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 25 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 508/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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