T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-04-2011, n. 3114 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 14 febbraio 2000 e depositato il successivo 3 marzo 2000 i sig.ri F.C. e A.L. hanno chiesto la declaratoria di illegittimità e l’annullamento dei provvedimenti dell’I.N.P.S. con i quali si è proceduto nei loro confronti alla riliquidazione dei trattamenti di pensione P.I. n. 00163505 per il sig. C. e n. 162087 per il sig. Lapegna per effetto della L. 2 ottobre 1997 n. 334.

I ricorrenti espongono, in fatto, di aver prestato attività di servizio, in qualità di dipendenti di ruolo, provenendo alla qualifica di dirigente generale in costanza di servizio attivo e di essere stati collocati a riposo il 30 agosto 1992 (il sig. C.) e l’1 gennaio 1991 (il sig. Lapegna). Assunti anteriormente all’anno 1975 hanno diritto ad un trattamento previdenziale pari a quello dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, con l’iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ed usufruiscono di un Fondo aziendale integrativo della pensione dell’AGO. L’art. 33, primo comma, del Regolamento per la copertura degli oneri relativi alla previdenza del Personale a rapporto di impiego dell’I.N.P.S., approvato con delibera n. 25 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 marzo 1971, prevede che ove con provvedimenti di carattere generale siano apportate variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio, le pensioni a carico del Fondo in coro di godimento sono riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica o la posizione in cui l’impiegato si trovava all’atto della cessazione dal servizio.

I ricorrenti hanno quindi rivolto diverse sollecitazioni all’I.N.P.S. affinché venisse riliquidato il loro trattamento di pensione con l’incremento retributivo, previsto dalla L. n. 334 del 1997, prorogato dal D.L.vo n. 80 del 1998, senza che sia stato provveduto.

2. Avverso la mancata rideterminazione del trattamento di pensione i ricorrenti sono insorti, deducendone l’illegittimità atteso che avrebbe dovuto essere computata anche l’indennità di posizione e l’indennità di funzione.

In via gradata i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità costituzionale dell’art. 59, quarto comma, L. n. 449 del 1997 nella parte in cui ha disposto che, a partire dall’1 gennaio 1998, non possono trovare applicazione le norme che prevedono l’adeguamento periodico delle pensioni in relazione alle variazioni retributive del personale ancora in servizio di pari posizione giuridica.

3. Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, che, con nota depositata il 22 febbraio 2011 ha comunicato l’intervenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione nel merito della causa, avendo l’Istituto provveduto, nel 1999 e nel 2000 alla riliquidazione della pensione integrativa a favore, rispettivamente, del sig. C. e del sig. Lapegna.

5. All’udienza del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Con nota depositata il 22 febbraio 2011 l’I.N.P.S. ha segnalato l’intervenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione nel merito della causa, avendo esso provveduto, con provvedimento del 2 agosto 1999 e dell’11 febbraio 2000 alla riliquidazione della pensione integrativa a favore, rispettivamente, del sig. C. e del sig. Lapegna.

Al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che l’Istituto ha provveduto alla revisione del trattamento pensionistico nei termini chiesti dagli interessati e, ove la somma liquidata non fosse stata da essi ritenuta corretta, la stessa avrebbe dovuto formare oggetto di un nuovo ricorso o di un atto di motivi aggiunti al presente gravame.

L’adempimento spontaneo dell’Istituto previdenziale giustifica la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *