Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 12-04-2011, n. 14640

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 2.10.2009, il gip del tribunale di Rieti respingeva l’istanza di dissequestro avanzata da M.D. di armi (un fucile cal. 12 da caccia a pallini, marca Beretta) e munizioni (275 cartucce) sottoposti a vincolo reale, sul presupposto che permanevano ragioni legittimanti il sequestro probatorio, essendo necessario accertare se le munizioni fossero o meno relative al fucile da caccia per cui era intervenuta denuncia; che parimenti doveva esser mantenuto il sequestro del fucile, detenuto in luogo diverso da quello denunciato (in (OMISSIS), all’interno di un camper parcheggiato in uno spazio recintato di proprietà dell’imputato e non in (OMISSIS) ove risultava denunciato), essendo arma suscettibile di confisca obbligatoria.

2. Avverso tale pronunciala proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre:

2.1 errata applicazione di legge, in quanto avverso il provvedimento del Pm che negava la restituzione dei beni sequestrati, era stato interposto appello ex art. 322 bis c.p.p., che veniva dichiarato inammissibile, con conversione dell’impugnazione in opposizione ex art. 263 c.p.p., comma 5, ma il gip non procedeva all’esame dell’atto di appello, non fissava udienza ex art. 127 c.p.p. e decideva de plano, rigettando l’istanza di restituzione. Si duole la difesa che l’esito di indagini difensive condotte dalla difesa, non sia stato preso in considerazione dal gip. 2.2 Manifesta illogicità ed erroneità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare: non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il dato che il prevenuto il giorno 26.9.2009, si trovava con l’arma in oggetto di prima mattina, presso la ditta di riparazioni C.M. per fare riparare l’arma in questione; alle ore 9,00 tornava a (OMISSIS), dove alle ore 10 veniva sottoposto a perquisizione dal corpo forestale che gli sequestrava l’arma. Realtà questa che, a detta della difesa, farebbe venire meno i profili di illegalità nel comportamento dell’istante.

Nè può contestarsi il reato di omessa custodia ( L. n. 110 del 1975, art. 20 bis), visto che l’arma era all’interno di un camper stazionante su proprietà recintata.

2.3 Inosservanza di norme ed errata interpretazione, atteso che il reato di detenzione di munizioni non sussiste, avendosi riguardo a cartucce a pallini e non a palla, di cui è ammessa la detenzione fino a 1000 esemplari, senza obbligo di denuncia, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 26. Quindi quanto meno per le munizioni, doveva essere disposto il dissequestro.

Sul fucile viene poi fatto rilevare che la detenzione in altro luogo rispetto a quello risultante dalla denuncia, va fatta solo in caso di stabile trasferimento di arma e non, come nel caso di specie, di momentaneo trasferimento dell’arma.

Si lamenta infine la difesa che il pm non abbia svolto indagini anche a favore dell’indagato.

3. Il Pg ha chiesto di annullare il provvedimento con rinvio per nuovo esame, non avendo il gip fissato udienza camerale ex art. 263 c.p.p., comma 5. 4. Nelle more della discussione, la difesa ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in quanto il M. era stato ammesso all’oblazione ed il reato era stato dichiarato estinto in data 18.10.2010.
Motivi della decisione

La rinuncia al ricorso è stata esplicitata dal solo difensore non munito di procura speciale, con il che non può produrre gli effetti di cui all’art. 591 c.p.p., lett. d). E’infatti principio pacifico che è inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per Cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma solo dal difensore, non munito di procura speciale, a nulla rilevando che sia stato il difensore ad aver proposto il ricorso (cft. Cass. sez. prima, 16.10.2008, n. 44612). Sopravvive pertanto l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso.

Come rilevato anche dal Procuratore Generale, il primo motivo di ricorso è fondato ed ha carattere assorbente, in quanto è stata violata la norma di cui all’art. 263 c.p.p., comma 5, che impone al gip di deliberare con le forme previste dall’art. 127 c.p.p.: risulta invece che la deliberazione è stata presa de plano. Ne devono seguire l’annullamento dell’ordinanza e la trasmissione degli atti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Rieti per il corso ulteriore.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rieti, per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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