T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-04-2011, n. 3113 Collegi e ordini professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con due esposti, presentati il 28 febbraio ed il 21 ottobre 2005 al Consiglio Naz. Dottori Comm.sti, l’Unione Giovani Dottori Comm.sti di Latina (UGDC) chiedeva il commissariamento dell’Ordine dei Dottori Comm. di Latina "per gravi motivi" in applicazione del D.Lgs. 28.6.2005 n. 139, art. 17; successivamente in data 7 nov. 2005 e 6 febbraio 2006 la UGDC di Latina presentava anche istanze di ricusazione nei confronti del CNDC, ai sensi dell’art. 51 cod. proc. civ., con riferimento all’esame sia della richiesta di commissariamento dell’Ordine Dott. Comm. di Latina, sia dell’esposto per sanzioni disciplinari proposto, nel frattempo, nei propri confronti da parte dello stesso Ordine di Latina.

Ma il Cons. Naz. Dott. Comm., dapprima, con delibere 89 nov. 2005 n. 262 e 78 febbraio 2006 n. 42 rigettò le istanze di ricusazione e di poi con delibera 22 febb. 2006 n. 77 (comunicata all’UGDC di latina con nota 10.3.2006) espresse parere sfavorevole alla richiesta di commissariamento.

1.1. Avverso il parere sfavorevole, nonché il rigetto delle istanze di ricusazione sopraindicati l’UGDC di Latina propose il ricorso in epigrafe innanzi a questo TAR, Sez. di Latina, che poi fu trasferito alla sede di Roma con ord. Pres. n. 193/2006 a seguito di eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Cons. naz. Dott. Comm.sti, avente sede legale a Roma.

L’UGDC di Latina ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti suddetti, deducendone molteplici vizi di violazione di legge, formulati in quattro articolati motivi, e sollevando in subordine anche eccezione di illegittimità cost.le dell’art. 51 D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 con riferimento agli artt. 32497 e 111 Cost.ne; la ricorrente formulava, altresì, istanza istruttoria per l’acquisizione agli atti delle delibere impugnate.

Innanzi a questa Sezione 3^ quater si è costituito il Cons. Ord. Dott. Comm di latina, che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della UGDC, nonché per carenza di interesse attuale all’impugnazione del parere del Cons. Naz. e per mancata notifica al Min. della Giustizia; nel merito, poi, il Consiglio dell’Ordine Dott. Comm. di Latina ha chiesto il rigetto del ricorso con puntuali controdeduzioni.

Si è costituito anche il Consiglio Naz. Dottori Comm.sti che, eccepita la carenza di interesse ad impugnare il parere sfavorevole in quanto atto endoprocedimentale, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, replicando alle avverse censure.

Con ordinanze istruttorie 10 febb. 2010 n. 520 e 9 giugno 2010 n. 1097 questa Sezione ha chiesto documenti integrativi al Cons. Naz. Dott. Comm., che ha adempiuto nel maggio 2010, ed al Min. della Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., che non ha adempiuto.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2010, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità del parere sfavorevole espresso dal Consiglio Naz. Dottori Comm.sti sulla richiesta di commissariamento del Consiglio dell’Ordine Dottori Comm. di Latina (avanzata dalla ricorrente associazione), nonché delle due delibere di rigetto delle corrispondenti istanze di ricusazione del Cons. Naz.le suddetto in ordine alla richiesta di scioglimento del Cons. Ord. Dott. Comm. di Latina.

Giova far presente che la UGDC di Latina è un’associazione privata, senza fini di lucro, con sede a Latina, con scopi di studio e solidarietà ed aperta all’adesione dei commercialisti iscritti all’Albo di quella area geografica.

2.1. In via preliminare il Collegio ritiene condivisibile l’eccezione di carenza di interesse al ricorso, sollevata da entrambe le controparti con riferimento alla delib. n. 77/2006.

Infatti il parere sfavorevole allo scioglimento del Consiglio dell’ordine dei Dottori Comm.sti di Latina (emesso dal C.N. Dottori Comm.sti con la delibera n. 77/2006 impugnata) ha natura di atto endoprocedimentale, e quindi non lesivo, adottato in applicazione dell’art. 17, D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 138 (Costituz. dell’Ordine dei Dottori Comm.sti e degli esperti contabili), secondo il quale il Consiglio dell’ "Ordine Territoriale" può essere sciolto per gravi motivi dal Ministro della Giustizia, che con proprio decreto, sentito il parere del Cons. Nazionale, provvede alla nomina di un commissario straordinario.

Appare, pertanto, evidente nel caso concreto che il parere sfavorevole emesso dal Cons. naz. Dott. Comm. (sulla richiesta di scioglimento del Cons. Ord. di Latina formulata con due esposti presentati dalla associazione ricorrente) non ha portata di per sé stessa lesiva, in quanto il procedimento, comunque, si deve concludere con un provvedimento del Min. della Giustizia per il quale il parere in questione non è vincolante.

2.2. Quindi, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente, non è configurabile un arresto procedimentale immediatamente lesivo, ma soltanto la mancata conclusione del procedimento (ex art. 17 D.Lgs. n. 139/2005 citato) da parte del Min. Giustizia.

Tra l’altro (a differenza di quanto asserito nel ricorso) ai sensi dell’art. 6 del citato decreto legislativo gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Naz., pur dotati di autonomia finanziaria e regolamentare, devono organizzarsi nel rispetto delle disposizioni di legge, ed in particolare, del D.Lgs. n. 139/2005, e sono soggetti alla vigilanza del Min. Giustizia che (come abbiamo visto) può procedere allo scioglimento sia del Consiglio Nazionale (art. 28) che dei singoli Consigli Territoriali.

Pertanto il ricorso va dichiarato in parte qua inammissibile per carenza d’interesse con riferimento al parere sfavorevole del Cons. Nazionale ed alla nota di comunicazione.

2.3. Quanto, invece, alle delibere Cons. Naz. n. 262/2005 e n. 42/2006, recanti il rigetto dell’istanza di ricusazione dell’intero Cons. Nazionale, il ricorso va respinto quanto alla seconda, mentre va dichiarato inammissibile quanto alla prima che riguarda la diversa questione dell’individuazione dell’Ordine Territoriale competente ad esaminare, in sede disciplinare, l’esposto presentato contro l’Associazione ricorrente da parte del Consiglio dell’Ordine di Latina; infatti si tratta di un provvedimento non attinente alla materia del contendere oggetto del ricorso in trattazione e, quindi, rientra nel generale divieto dell’impugnazione cumulativa di provvedimenti diversi.

Quanto, invece, alla delibera n. 42/2006 appaiono infondate le censure di violazione dell’art. 51 del citato D.Lgs. n. 139/2005, in quanto la norma invocata si riferisce solo al procedimento disciplinare svolto dal Consiglio territoriale nei confronti dell’iscritto all’Albo né può essere in via analogica estesa al procedimento di scioglimento del Consiglio Nazionale, che non ha natura sanzionatoria e costituisce un’ipotesi di esercizio dei poteri di vigilanza del Min. della Giustizia.

2.4. Né tanto meno sono applicabili per analogia gli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., quali disposizioni da cui emergerebbero principi generali dell’ordinamento sull’incompatibilità del giudice a decidere: infatti nel caso di specie, da un lato, la ricorrente associazione ha ricusato l’intero organo collegiale nel suo complesso, mentre la invocata norma processuale civilistica riguarda specifiche situazioni di incompatibilità di singoli soggetti giudicanti, mentre, dall’altro, la pendenza di un contenzioso concernente l’accesso ad alcuni atti adottati dallo stesso CNDC (nell’ambito di un procedimento apertosi a seguito di un esposto presentato dal Consiglio dell’Ordine di Latina contro alcuni componenti dell’associazione UGDC di Latina) appare circostanza del tutto inidonea a configurare in punto di fatto "le gravi ragioni di convenienza" richieste dall’invocato art. 51 cod. proc. civ.; tale disposizione si riferisce a situazioni personali, e non a situazioni rilevanti ai soli fini istituzionali (pendenza di un contenzioso, per consentire l’accesso ai documenti dell’ente); infine, come è intuibile, mentre l’istituto della ricusazione trova la sua ragione nell’esigenza dell’imparzialità del soggetto giudicante, nel caso di specie l’argomento della ricorrente prova troppo, poiché con la ricusazione dell’intero CNDC l’associazione vorrebbe che altro organo, e cioè il Min. Giustizia, decida sulla istanza con uno scambio di competenze non previsto dal procedimento di ricusazione e non consentito dal riparto di competenze contemplato dal D.Lgs. n. 139/2005.

2.5. Per le esposte considerazioni, quindi, vanno dichiarate manifestamente infondate ed irrilevanti le eccezioni di illegittimità cost.le dell’art. 51 del D.Lgs. n. 139/2005, con riferimento agli artt. 3,24, 97 e 111 Cost.ne, nella parte in cui tale norma, da un lato, non prevede misure idonee ad evitare che l’istanza di ricusazione sia esaminata dallo stesso organo già destinatario di precedente analoga istanza e nella parte in cui manca per il Consiglio Naz. Dottori Comm.sti una previsione analoga a quella contemplata per gli ordini territoriali: infatti nei casi in cui si verificassero situazioni di incompatibilità tra un membro del Consiglio Naz. ed uno degli iscritti all’Albo, che aziona una sua pretesa innanzi a tale Organo, comunque il quadro normativo vigente consente il rispetto, attraverso adeguate procedure, del principio di imparzialità che costituisce la ratio sottesa all’istituto della ricusazione contemplato dall’art. 51 cod. proc. civ..

3. Concludendo, quindi, il ricorso in parte va dichiarato inammissibile ed in parte va respinto nei sensi sopra illustrati; ritenute le eccezioni di illegittimità cost.le irrilevanti e manifestamente infondate.

Le particolari caratteristiche di fatto della vicenda giustificano, comunque, la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e dichiarate irrilevanti e manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità cost.le meglio indicate in motivazione, in parte dichiara il ricorso inammissibile ed in parte lo respinge.

Spese di lite compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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