Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 12-04-2011, n. 14639 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 7 giugno 2010, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Ferrara, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di G.D. volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. in relazione alle condanne ivi indicate (una condanna per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 e dodici altre condanne per il reato di evasione, fatti commessi tra il (OMISSIS)).

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, stante la non contiguità temporale di commissione e la diversità dei fatti accertati di cui alle sentenze recate nell’istanza e l’insufficienza a tal fine del lamentato stato di tossicodipendenza.

2. – Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione il G. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine all’autonomia dei singoli episodi di evasione; è errata l’affermazione contenuta nell’ordinanza secondo cui un soggetto tossicodipendente, nelle condizioni in cui si trova, si determina volta per volta alla commissione del reato. E’ vero, per contro, il contrario: è proprio lo stato di dipendenza che spinge il soggetto ad allontanarsi dalla abitazione ove è ristretto agli arresti domiciliari ogni volta che la necessità di reperire la droga lo spinge ad evadere;

b) contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze del certificato del casellario giudiziale; il giudice dell’esecuzione non tiene per vero conto del fatto che alcuni episodi di evasione, del tutto analoghi a quelli in relazione alle quali si chiede l’applicazione della continuazione, sono stati già posti in continuazione in precedenti provvedimenti;

c) mancanza di motivazione in relazione alle caratteristiche delle plurime violazioni ex art. 385 c.p. risultanti dal certificato penale; il giudice non ha tenuto conto del fatto che trattasi di numerosi fatti di evasione consumati nell’arco di undici mesi, alcuni nello stesso mese e a distanza di pochi giorni e commessi tutti in Ferrara per analoghe motivazioni.

Con memoria difensiva, ai sensi dell’art. 611 c.p.p., l’avv. Anna Vittoria Vadino ha ripreso e approfondito per il proprio assistito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l’accoglimento delle medesime.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

3.1. – Il Giudice dell’esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7 aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. c.p. e che, del pari, è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il principio secondo cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell’assunto (Cass., Sez. 5, 4 marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurimis Cass. n. 5518 del 1995; n. 77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica od all’analogia criminogena dei diversi fatti, (come l’indicato stato di tossicodipendenza, insufficiente a individuare di per sè solo una programmazione criminosa unitaria) indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali. Occorre infatti rilevare che l’art. 671 c.p.p., comma 1, così come modificato dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 vicies secondo il quale "fra gli elementi che incidono sull’applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza", si limita ad indicare che di tale stato si deve tener conto nella valutazione della sussistenza o meno della unitarietà del disegno criminoso, senza prevedere però che lo stato di tossicodipendenza sia di per sè elemento decisivo ai fini della valutazione della unitarietà di tale disegno (Cass., Sez. 1, 28 marzo 2006, n. 12638, Marino; Cass., Sez. 1, 7 novembre 2006, n. 39704, rv. 235045).

3.2. – Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una uova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, che, in quanto tale, è insindacabile in questa sede di legittimità, mentre il provvedimento gravato, nella carenza di allegazione da parte dell’istante di elementi concreti da cui dedurre la medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza. E’ stato infatti evidenziato, tra l’altro, data la natura stessa dei reati commessi (evasione) a prescindere dalla contiguità temporale della loro commissione e dalla loro reiterazione in un periodo ristretto di tempo, che gli stessi illeciti ubbidiscono più a un bisogno impellente ed estemporaneo delle necessità del soggetto di auto somministrazione di droga piuttosto che a una deliberazione preventiva ideativa che li abbracci tutti, ancorchè in via generica, necessitando per vero questa evenienza una dimostrazione diversa e ulteriore rispetto a quella ancorata alla mera constatazione dello stato di tossicodipendenza che è, a ben vedere, solo la causa scatenante dell’illecito che di volta in volta vien posto in essere dall’agente. Non deve essere valorizzata in altri termini la pulsione ultima a delinquere, bensì la prospettazione ideativa unitaria che ha preceduto tutte le manifestazioni di devianza poste in essere, e che ha preso la forma di una programmazione esecutiva di massima.

Esattamente in termini è una precedente decisione di questa Corte di legittimità (cui il Collegio intende aderire) che ha ritenuto che lo stato di tossicodipendenza e il correlativo bisogno di procurarsi la droga violando la legge penale (nella specie: attraverso la commissione di più reati di evasione per allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari) non legittimano la presunzione di unicità del disegno criminoso, perchè tali elementi sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono anche prova della originaria ideazione e della successiva permanenza del progetto criminoso che caratterizzano l’istituto della continuazione (Cass., Sez. 6, 15 giugno 1998, n. 8858, Cannavò S., rv. 212006).

Il giudice ha dunque valutato in modo analitico il contenuto delle diverse sentenze indicate in ricorso pervenendo alla conclusione, all’esito della compiuta disamina delle stesse decisioni, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione delle leggi penale e processuale, della sussistenza di un’ostatività (non superabile) al riconoscimento della continuazione.

4. – Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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