T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-04-2011, n. 3100 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso notificato in data 26 luglio 2010 il ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego opposto alla sua domanda di trasferimento, nonché il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 in ragione della inosservanza del termine per la conclusione del procedimento di cui al provvedimento concernente la domanda stessa;

Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso ed alla Camera di consiglio del 1° settembre 2010, l’Azienda intimata, in base ad una nuova domanda di mobilità formulata dal ricorrente in data 12 ottobre 2010, ha disposto, con decorrenza 1° novembre 2010 il suo trasferimento dalla U.O.C. di medicina interna del P.O. di Palestrina al Distretto Sanitàrio di Colleferro;

Considerato che con memoria depositata il 10 febbraio 2011 il ricorrente, rappresentando quanto sopra, ha dichiarato che il provvedimento di mobilità disposto dall’Azienda in data 27 ottobre 2010 costituisce soddisfazione del petitum sostanziale della domanda azionata con il ricorso in epigrafe e che, pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

Rilevato in proposito che l’Amministrazione non ha revocato il provvedimento impugnato (prot. n. 1297/2010 del 10.6.2010) né ha provveduto a risarcire il danno ex art. 2 bis della legge n. 241 del 1990 e, quindi, non si è realizzata la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, così come richiesto dall’art. 34, comma 5, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta del ricorrente non può comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in carenza dei presupposti indicati dal citato art. 34, comma 5, c.p.a., ma manifesta comunque il sopravvenuto difetto di interesse, in capo al deducente, alla definizione della controversia nel merito.

Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse e della conseguente improcedibilità del giudizio.

L’interesse a ricorrere, infatti, non solo deve sussistere al momento della proposizione del gravame, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *