T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-04-2011, n. 3099 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Visto l’atto di rinuncia depositato dalla ricorrente il 25 marzo 2011;

Ritenuto pertanto che al Collegio non resta che dare atto della rinuncia al ricorso da parte dell’Azienda USL Roma H;

Ritenuto di poter compensare le spese e gli onorari del giudizio ex art.84, comma 2, c.p.a..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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