Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-02-2011) 12-04-2011, n. 14579

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 3.2,2010 la corte d’Appello dell’Aquila riformava solo in punto pena la condanna inflitta all’imputato per il reato di tentato omicidio, ai danni di G.M., commesso in (OMISSIS), avendo l’imputato concorso ad esplodere colpi di pistola all’indirizzo di quest’ultimo, colpi non andati a segno, perchè la vetrina del negozio ove il prevenuto si trovava era dotata di vetro antisfondamento. Il compendio probatorio faceva leva: 1) sulle dichiarazioni della persona offesa e del fratello G. G., entrambi titolari della tintoria (OMISSIS), che consentivano di risalire all’ I. come il soggetto che era stato da loro ripreso perchè stava maltrattando una ragazza e che li aveva minacciati di tornare in compagnia, come in effetti fece, ritornando poco dopo a bordo di scooter da lui guidato, insieme ad altro giovane, che aveva sparato ad altezza d’uomo all’indirizzo del G., che si trovava dietro il banco del negozio; 2) le dichiarazioni di D.L.M., la ragazza maltrattata, che confermava la lite con il fidanzato I.; 3) la confessione dell’imputato che forniva indicazioni dettagliate sul luogo ove poi veniva rinvenuta l’arma clandestina usata nell’occorso; 4) l’individuazione di Ga.Mi., come il soggetto che a bordo dello scooter guidato dall’ I., aveva esploso i colpi all’indirizzo dell’offeso; 5) i rilievi di Pg che evidenziavano come i due colpi sparati erano stati esplosi da breve distanza, ad altezza d’uomo e in direzione della postazione di G.M., perfettamente visibile dall’esterno. I giudici di merito ritenevano che poichè i due colpi erano stati sparati ad altezza d’uomo ed erano assolutamente ravvicinati tra loro, – segno di una precisa volontà di colpire -, era da affermare la colpevolezza per il reato di tentato omicidio, dovendo ritenersi non solo la idoneità degli atti posti in essere (da valutare ex ante), ma anche l’inequivocità, atteso che considerati in sè medesimi, per il contesto nel quale si inserivano, per la loro natura ed essenza, rivelavano il proposito criminoso perseguito (l’ I. aveva arrestato lo scooter avanti la vetrina, il correo aveva puntato la pistola a braccio teso verso la vetrina ed aveva sparato due colpi ad altezza d’uomo, all’indirizzo del G., colpi arrestati dal vetro antisfondamento).

Veniva ritenuta integrata anche l’aggravante dei futili motivi, trattandosi di reazione ad un intervento dell’offeso, affinchè venisse posto fine al maltrattamento della giovane.

2. Avverso tale pronunciala proposto ricorso per Cassazione la difesa per dolersi, con un unico motivo, della inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e per contestuale inosservanza o contraddittorietà della motivazione: viene sostenuto che l’esame della Corte si sarebbe fermato ai soli due elementi della lesività dell’arma e della direzione dei colpi, mentre sarebbero stati trascurati il dato che vi erano più persone all’interno del locale e che chi sparò, non fu l’ I.. Viene poi ricordata la incompatibilità tra reato tentato e dolo eventuale.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va quindi dichiarato inammissibile.

Il percorso logico argomentativo seguito dai giudici di merito non si presta a censura alcuna, essendo stata desunta la idoneità degli atti e l’animus necandi, da dati obiettivi di fatto, di sicura concludenza, quali la circostanza che, dopo essere stato rimproverato, l’ I. anticipò ai fratelli G. che sarebbe ritornato non da solo, che poco dopo si ripresentò in sella ad un motociclo, trasportando Gl.Mi., sul sedile passeggero, rivelatosi ottimo tiratore; che questi puntò ad altezza d’uomo verso il bancone del negozio ove si trovava G.M., sparò a braccio teso, due colpi di pistola, a breve distanza, con perfetta precisione, colpi che fortunatamente si infransero nella vetrina antisfondamento del negozio e non andarono a segno. Detti atti sono stati ritenuti idonei, in quanto presentavano ragionevole attitudine a determinare l’evento morte e per il contesto in cui si inserivano sono stati ritenuti univoci, nel rivelare per la loro natura ed essenza, il proposito perseguito. La base inferenziale di cui disponevano i giudici di merito non poteva che portare a concludere sulla sussistenza di una volontà omicidiaria diretta, che non raggiunse l’obiettivo solo per la presenza di un vetro antisfondamento che separava la vittima dall’aggressore, per cui le riserve avanzate dalla difesa sulla non compatibilità tra dolo eventuale e tentativo non hanno ragion d’essere. Nè può trovare condivisione che le altre emergenze disponibili, quali il fatto che all’interno del negozio vi fosse una pluralità di persone ed il dato che a sparare non fu l’ I., possano condurre ad una diversa e più favorevole valutazione per l’imputato, trattandosi di elementi non apprezzabili nel senso prospettato dalla difesa. Infatti, sebbene non sia stato l’ I. ad aver sparato, fu l’ I. ad aver reclutato lo sparatore: non solo, ma la presenza nel negozio di più persone è al più indice rivelatore della pervicacia del proposito che animava l’imputato, essendo un fattore che avrebbe dovuto fare desistere e invece non lo fu.

La conclusione a cui sono addivenuti i giudici di merito è immune da vizi logici ed è stata presa in piena osservanza del dettato normativo.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *