Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 12-04-2011, n. 14729 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l PG Dott. Gabriele Marrotta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E DIRITTO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Sulmona ha applicato a R.M., concesse le attenuanti generiche, e la diminuente del rito, la pena di quaranta giorni di arresto per il reato di guida in stato di ebbrezza determinata dall’uso di sostanze stupefacenti (fatto del (OMISSIS)).

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di l’Aquila ricorre per cassazione contro la citata sentenza, dolendosi della carenza di motivazione con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Sez. 3^, 29 settembre 2009, n. 42910, PG in proc. Gallicchio, rv. 245209), richiamata dal Procuratore generale presso questa Corte, non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze e della diminuzione determinata dalla diminuente di rito ove il giudice affermi la congruità della pena concordata, in quanto ciò costituisce espressione del giudizio valutativo implicitamente effettuato, idoneo a soddisfare l’obbligo della motivazione.

L’impugnazione, invece, è consentita solo allorquando l’accordo recepito in sentenza si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri, pertanto, come illegale.

Soddisfatto appare, pertanto, l’obbligo della motivazione nella fattispecie in esame avendo il giudicante dimostrato, attraverso il giudizio di congruità della pena rispetto al fatto-reato, di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti, concludendo in senso affermativo.

Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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