Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 12-04-2011, n. 14727 omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el PG Dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.J., nella qualità di parte offesa, a mezzo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale il GIP presso il Tribunale di Verona disponeva de plano l’archiviazione del procedimento a carico di M.F. e M.L., imputati del reato di cui all’art. 589 cod. pen., in relazione ad un incidente sul lavoro in danno di M.J., padre del ricorrente, giudicando inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione, attraverso un richiamo per relationem alle argomentazioni del PM "in quanto corrispondenti agli esiti delle indagini preliminari e immuni da vizi logico giuridici, confortate dalla CT espletate".

Con il primo motivo, il ricorrente, dopo aver descritto il complesso percorso della vicenda processuale, sostiene l’illegittimità del provvedimento di archiviazione che, alle diffuse contestazioni difensive sulla inconsistenza delle conclusioni svolte dal CT- dirette ad escludere la responsabilità degli odierni imputati- aveva opposto l’insufficiente motivazione sopra indicata. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell’ordinanza di archiviazione per violazione delle norme sul contraddittorio ex art. 127 cod. proc. pen., comma 5, per mancata fissazione dell’udienza, pur a fronte di esplicita istanza in tal senso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il motivo di carattere procedurale, il cui esame è all’evidenza preliminare, è risultato destituito di fondamento.

Dal controllo degli atti processuali non emerge, infatti, che con l’istanza di riapertura delle indagini il M. abbia dichiarato di voler essere informato circa l’eventuale richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen., comma 2.

Non è configurabile, pertanto, alcuna violazione del diritto al contraddittorio ed il decreto di archiviazione è stato legittimamente emesso de plano.

Manifestamente infondato è anche il primo motivo che si risolve in una inammissibile censura sul merito degli argomenti a supporto del provvedimento di archiviazione: ciò che non è consentito, giacchè contro tale provvedimento è ammissibile il ricorso solo nei casi di nullità per violazione del contraddittorio previsti dall’art. 125 cod. proc. pen., comma 7, ( art. 409 cod. proc. pen., comma 6), ipotesi che qui, come detto, non ricorre.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *