Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 12-04-2011, n. 14671 lesione colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Roma con la sentenza indicata in epigrafe assolveva T.R. e B.F. dal reato di esercizio abusivo della professione di medico dentista ex art. 348 c.p. e dichiarava non doversi procedere nei confronti dei medesimi per il reato di lesioni colpose commesso in danno di M.C. (sino al (OMISSIS)) per tardività della querela.

Con riferimento al reato di lesioni colpose, il giudicante individuava gravi, precisi e concordanti indizi a carico degli imputati nei danni subiti dalla parte offesa a seguito dell’impianto di un apparecchio fisso con espansore del palato per trattare la patologia della c.d. "sindrome progenica", ovvero della mala occlusione.

Avverso la predetta decisione propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, articolando un unico motivo afferente la dichiarazione di non doversi procedere per tardività della querela con riferimento al reato di lesioni colpose.

Sostengono l’erroneità della decisione che aveva configurato la sussistenza del reato di lesioni, per l’imperizia dimostrata dagli imputati nell’impiantare alla parte offesa un apparecchio fisso, che aveva cagionato alla donna la caduta dei denti, senza che il fatto così descritto fosse mai stato contestato agli imputati, giacchè il capo di imputazione faceva esclusivamente riferimento a lesioni come conseguenza della supposta mancanza di un’abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra.

L’assoluzione di entrambi dal primo reato avrebbe dovuto, pertanto, portare all’automatica assoluzione dal secondo.

I ricorsi non possono trovare accoglimento.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. da ultimo, Sez. 5, 17 marzo 2010, n. 24687, PG Milano in proc. Rizzo ed altro, rv. 248385) l’accertamento sulla procedibilità dell’azione penale è pregiudiziale rispetto alla valutazione di merito del fatto. Ciò perchè se un reato è perseguibile a querela di parte e la querela non venga proposta o, come nel caso in esame, sia stata proposta tardivamente, il fatto astrattamente costituente reato è giuridicamente non rilevante. Tale conclusione è fondata sulla condivisibile considerazione che la valutazione di merito e la conseguente pronuncia di condanna o di proscioglimento presuppone la valida costituzione del rapporto processuale, valida costituzione che non può esserci se l’azione penale in ordine ad un reato perseguibile a querela non può essere iniziata per la mancanza di una valida e tempestiva querela. L’applicazione di tale principio alla fattispecie in questione laddove il giudicante ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di lesioni colpose per tardività della querela comporta, pertanto, il rigetto dei ricorsi diretti a contestare la sussistenza del fatto.

Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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